MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01C8EE53.A472EAB0" Questo documento è una pagina Web in file unico, nota anche come archivio Web. La visualizzazione di questo messaggio indica che il browser o l'editor in uso non supporta gli archivi Web. Scaricare un browser che supporti gli archivi Web, come Microsoft Internet Explorer. ------=_NextPart_01C8EE53.A472EAB0 Content-Location: file:///C:/475AAE0F/esdebitazione.CASSINO.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
1. Fonte, caratteri e ratio
dell'istituto
1.1. Fonte e
caratteri
Il Capo IX del Titolo II (artt. 142-144) del R.D. 16 mar=
zo
1942, n. 267 (legge fallimentare), come modificato dall'art. 128 del D.Lgs.=
9
gennaio 2006, n. 5, (Riforma organica della disciplina delle procedure
concorsuali a norma dell'art. 1, quinto comma, L. 14 maggio 2005, n. 80),
introduce nel sistema concorsuale il nuovo istituto dell'esdebitazione, in attuazione dell'art. 1, comma 6, lett. a), n.=
13,
della legge di delega 14 maggio 2005, n. 80.
L'art.
Pare evidente che detto istituto è (a grandi line=
e)
mutuato dal diritto anglo-americano, ove si definisce “discharge” quel tipico istit=
uto in
virtù del quale il debitore viene liberato da tutte le sue obbligazi=
oni
grazie alla liquidazione concorsuale dei suoi beni, qualunque sia la
percentuale percepita dai creditori.
Con tale innovazione il fallim=
ento
viene ad essere caratterizzato come una procedura che, di per sé sol=
a,
attraverso il suo svolgimento fisiologico, non solo, e non più tanto, produce, finché
dura, effetti sfavorevoli a carico di chi vi è sottoposto, ma procur=
a a
questo stesso soggetto la possibilità giuridica di ottenere un benef=
icio
che si proietta sul suo patrimonio al di là della procedura
medesima, ossia un effetto favorevole che opera, per l'avvenire, sul piano =
dei
rapporti sostanziali.
In altri termini, il falliment=
o diviene
anche la fonte di una posizione giuridica soggettiva di vantaggio, che cons=
ente
al debitore, nel concorso delle condizioni stabilite dalla legge, di
provocare un'immutazione della propria situazione patrimoniale, consistente,
come precisa la norma, nella “liberazione
dai debiti residui” che non siano stati soddisfatti attraverso
l'esecuzione concorsuale.
1.2. Ratio
La ratio dell'istituto è individuata dalla Relazione al D.L=
gs.
n. 05/06 nell'obiettivo “di
recuperare l'attività economica del fallito per permettergli un nuovo
inizio, una volta azzerate tutte le posizioni debitorie”; con
ciò riecheggiando l'espressione della letteratura giuridica
anglo-americana “to make a fr=
esh
start in life”.
Dal complesso della disciplina si desume tuttavia chiaramente che
nell'istituto convive anche altra finalità, coerente con la
qualificazione in termini di beneficio, che è quella di premiare il
fallito "onesto, ma sfort=
unato"
(come una volta si diceva per l'imprenditore meritevole del concordato
preventivo) e, dunque, di incentivare l'imprenditore assoggettabile a
fallimento a tenere, sia prima che durante la procedura, una condotta
irreprensibile tesa a salvaguardare l'interesse del creditori.
2. Rapporti con la riabilitazi=
one.
2.1. Abrogazi=
one
dell’art.
L’art.
Non sono state, invece, abrogate le numerose norme di le=
gge
(quasi tutte collocate fuori della legge fallimentare) che rendono il falli=
to
incapace di svariati diritti, rapporti o uffici.
Dette incapacità personali (riconducibili alla
categoria delle incapacità giuridiche speciali), dunque, permangono =
come
automatiche conseguenze della dichiarazione di fallimento.
Esse continuano a colpire ogni fallito in quanto tale e,
dunque, sia la persona fisica dichiarata fallita (quale imprenditore
individuale o quale socio illimitatamente responsabile di società
fallita), sia la persona giuridica (in proprio o quale socio illimitatamente
responsabile di società fallita “appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del tit=
olo
V del libro quinto del codice civile”, ai sensi dell’art. 1=
47,
primo comma, novellato, L.F., il quale ora espressamente prevede la “=
estensione” del fallimento d=
i una
delle indicate società ai soci illimitatamente responsabili “pur se non persone fisiche”)=
.
Ne rimangono immuni gli amministratori e liquidatori del=
la
società o dell’ente fallito.
Al tempo stesso, però, è stato abolito
l’istituto della riabilitazione civile del fallito: gli artt. 142-144,
novellati, L.F., infatti, disciplinano l’istituto del tutto nuovo (e
affatto diverso) della esdebitazione, mentre l’art.
Se ne desume che le incapacità personali in disco=
rso
(quelle, appunto, che colpiscono il fallito per effetto della sentenza
dichiarativa di fallimento e che la riabilitazione civile faceva cessare, c=
ome
testualmente si esprimeva l’art. 142, primo comma, L.F. ante riforma) vengono tutte
automaticamente meno con la chiusura della procedura fallimentare.
Di talché, debbono ritenersi parzialmente abrogate
per incompatibilità (art. 15 delle preleggi) tutte le disposizioni di
legge che stabiliscono le medesime incapacità, nella parte in cui ne
fissano il termine finale alla data (del passaggio in giudicato) della
pronuncia giudiziale di riabilitazione.
Lo status di
fallito, pertanto, viene a cessare (con efficacia ex nunc, diversamente che nel caso di revoca del fallimento, la
quale ha efficacia ex tunc) dal
giorno in cui il decreto di chiusura del fallimento (nei casi di cui
all’art.
Essendo stata disposta l’entrata in vigore il gior=
no
stesso della pubblicazione del D.Lgs. n. 5 del 2006 nella Gazzetta Ufficiale
della norma abrogativa dell’art.
2.2. La sente=
nza
della Corte Costituzionale n. 39/08.
Ciò, del resto, è a dirsi anche a seguito
della recentissima sentenza della Corte Costituzionale n. 39/08, che ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale non solo
dell’art.
Sembra infatti evidente che è st=
ato
eliminato dall’ordinamento l’intero contenuto precettivo
dell’art.
Dopo la pubblicazione della richiamata
sentenza non si può allora davvero più sostenere, come pure f=
atto
da alcuni Tribunali, che sia ancora possibile emettere una pronuncia di
riabilitazione, atteso che la stessa non potrebbe non fare applicazione di =
una
norma (l’art.
E’ appena il caso di ricordare,
infatti, che l’effetto della dichiarazione di incostituzionalit&agrav=
e;
è diverso e ben più incisivo di quello dell’abrogazione,
per cui non pare esatto ritenere che la sentenza n. 39/2008 “normativizza una conclusione alla qual=
e la
giurisprudenza ordinaria di merito era pervenuta in via interpretativa&=
#8221;.
In contrario non giova fare riferimento
all’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 169/07: si tratta, infatti, di uno
“svarione” del R=
20;correttivo”.
Peraltro, la norma si occupa specificam=
ente
delle “procedure concorsuali =
aperte
a far data dal 16 gennaio
3.3. Situazio=
ne
attuale.
In conclusione:
=
a)&n=
bsp;
l’albo
dei falliti è definitivamente soppresso dal giorno della pubblicazio=
ne
del D.Lgs. n. 5 del 2006 nella Gazzetta Ufficiale (16 gennaio 2006);
=
b)&n=
bsp;
da
tale giorno nessuna iscrizione e nemmeno alcuna cancellazione deve e pu&ogr=
ave;
essere fatta in detto albo, né esso è più accessibile a
chicchessia;
=
c)&n=
bsp;
di
conseguenza, dal giorno della pubblicazione del D.Lgs. n. 5 del 2006 nella
Gazzetta Ufficiale (per effetto dell’immediata abrogazione della
disposizione dell’art. 50, terzo comma, L.F., per la quale “finché l’iscrizione non
è cancellata, il fallito è soggetto alle incapacità
stabilite dalla legge”), le incapacità del fallito cessano
automaticamente con la chiusura del fallimento anche riguardo alle procedure
fallimentari anteriori alla riforma;
=
d)&n=
bsp;
per
ulteriore conseguenza, sempre da quel giorno (16 gennaio 2006),
l’istituto della riabilitazione civile del fallito è venuto me=
no,
in quanto svuotato di contenuto (ancorché le norme degli artt. 142-<=
st1:metricconverter
ProductID=3D"145 L" w:st=3D"on">145 L.F. nella vecchia
formulazione siano formalmente rimaste in vigore fino a sei mesi dalla
pubblicazione del decreto, per un evidente difetto di coordinamento rispetto
all’abrogazione dell’art.
=
e)&n=
bsp;
eventuali
doglianze avverso provvedimenti amministrativi che facciano discendere da u=
n fallimento dichiarato
chiuso incapacità per il fallito devono essere impugnati davanti al
giudice ordinario od amministrativo competente;
=
f)&n=
bsp;
le
questioni sull'iscrizione ovvero sulla mancata cancellazione del nome del
fallito nel casellario giudiziale sono (per legge) devolute alla competenza=
, da
ritenersi funzionale ed inderogabile, del giudice del casellario, determina=
to
ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 313/2002 (cui, dunque, competerà
anche il vaglio di costituzionalità delle norme che ancora
prevedono l'iscrizione nel casellario giudiziale dei provvedimenti di apert=
ura
e di chiusura del fallimento e l'eliminazione di tali iscrizioni nel s=
olo
caso in cui il fallimento sia stato revocato).
3.4.
Non menzione nei certificati del casellario.
Non c’è dubbio che la sent=
enza
di riabilitazione (nel sistema della legge del 1942) producesse anche due
ulteriori effetti “secondari” rispetto a quello principale ed
essenziale scolpito nell’art.
a)
la “non men=
zione”
della dichiarazione di fallimento nei certificati del casellario giudiziale
(effetto previsto non dalla legge fallimentare, ma dalla normativa sul
casellario);
b)
l’estinzione del reato di bancarotta semplice (effe=
tto
previsto dall’art.
Riguardo al primo effetto, va evidenzia=
to
che la “non menzione” è una mera conseguenza della
cessazione dello status di fallito: non ha senso che di tale stat=
us
si faccia ancora menzione nei certificati (ossia in strumenti di conoscenza
rivolti a terzi) quando tale status è venuto
meno.
3.5.
Bancarotta semplice.
Quanto al reato di bancarotta, l’=
art.
Ed invero, abolito l’istituto del=
la
riabilitazione, nel quadro di un mutamento di regime degli effetti personali
del fallimento, che è stato generalizzato e, quindi, esteso a tutti i
falliti (a prescindere dalla data di apertura della procedura), non si
può pretendere che quell’effetto “secondario” (e s=
olo
quello) continui ad applicarsi a taluni falliti, che pur beneficiano del mu=
tato
regime.
Se per fruire dell’estinzione del
reato di bancarotta semplice occorre avere ottenuto la riabilitazione e se
questa non esiste più, e non è quindi più concedibile =
da
una certa data in poi, nessuna censura può muoversi al legislatore p=
er
avere abolito l’istituto: a meno di non ritenere che il legislatore n=
on
possa introdurre mutamenti di regime giuridico, ma ciò non &egr=
ave;
seriamente sostenibile.
Che coloro i quali hanno già
ottenuto (prima del 16 gennaio 2006) la riabilitazione possano ancora
beneficiare dell'estinzione del reato, mentre agli altri ciò è
negato, non comporta, del resto, alcuna irragionevole disparità di
trattamento: da un canto, infatti, la differenza di condizione giuridica sta
proprio nell’avere o non avere ottenuto la pronuncia (di natura
costitutiva) alla data dell’entrata in vigore del nuovo regime;
dall’altro, nella successione delle leggi nel tempo è proprio =
il
tempo che costituisce elemento di differenziazione che giustifica la
diversità di trattamento.
3. Ambito soggettivo di
applicazione. Sospetti di incostituzionalità
L'ambito soggettivo di applica=
zione
dell’esdebitazione è circoscritto al “fallito persona fisica”.
Ciò implica, da un lato=
, che
per ottenere il beneficio bisogna rivestire la qualità di falli=
to
e, dall'altro, che esso è precluso a chi non sia persona fisica.
3.1. Il Fallito. Problemi d costituzionalità.
Sotto il primo profilo, va ril=
evato
innanzitutto che non può considerarsi fallito colui nei cui
confronti sia stata emessa sentenza dichiarativa di fallimento, quando, poi=
, il
fallimento sia stato revocato ex art.
Sembra, dunque,
necessario, per poter ottenere la esdebitazione, che la sentenza dichiarati=
va
di fallimento sia passata in giudicato.
Va, altresì, rilevato c=
he
la non assoggettabilità a fallimento per carenza del presupposto
soggettivo (art.
Ciò, quanto alla carenza
del presupposto soggettivo, potrebbe far sorgere un dubbio di
legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1 e 6 L.F., in relazione al=
l'art.
Infatti, se il fallimento divi=
ene
il mezzo rivolto (anche) a permettere al debitore insolvente, il cui
patrimonio attuale non sia sufficiente a soddisfare per intero tutti i
creditori, di azzerare totalmente la debitoria, ci si chiede come si possa
giustificare che simile trattamento di favore sia elargito ad alcune catego=
rie
di debitori e negato ad altre, solo in virtù della natura o delle di=
mensioni
dell'attività esercitata.
Per altro verso, un analogo
problema di costituzionalità si potrebbe porre per gli imprendi=
tori
assoggettabili ad amministrazione straordinaria ovvero a liquidazione
coatta amministrativa (con esclusione del fallimento), sotto il profilo del=
la
mancata estensione a tali soggetti (sempre che siano persone fisiche, requi=
sito
che sembra in pratica difficilmente realizzabile) dell'istituto in esa=
me.
Quanto alla carenza del
presupposto oggettivo del fallimento, invece, pare evidente che è ben
giustificabile la diversità di trattamento tra debitore insolvente e
debitore non insolvente, poiché il debitore che è in grado di
pagare si trova in una situazione diversa da quella del debitore insol=
vente
e non avrebbe senso rendere accessibile al primo un beneficio che presuppone
l'incapienza del patrimonio responsabile.
3.1. Limitazione alla persona fisica.
Quanto alla delimitazione
dell'ambito soggettivo di applicabilità dell'istituto alla persona f=
isica
e, quindi, alla esclusione dal beneficio per tutte le società (di
persone come di capitali, mutualistiche o consortili) e gli altri enti assoggettabili a fallimento, va rilevato che =
la
norma si spiega per il fatto che a seguito del fallimento e della liquida&s=
hy;zione
dell'intero patrimonio non vi è più concreto interesse da salva&s=
hy;guardare
alla continuazione dell'attività del soggetto collettivo, poten=
do le
persone fisiche che ne fanno parte costituire una nuova società o un
nuovo ente, che nascerà senza il peso dei residui debiti.
Infatti, l'art. 118, secondo c=
omma
L.F. (aggiunto dall'art. 108, primo comma, lett. d), D.Lgs. n. 05/2006),
prevede che, a seguito della chiusura del fallimento, ove si tratti di=
una
società, “il curatore =
ne
chiede la cancellazione dal registro delle imprese”, con il che la
società si estingue e si estinguono, altresì, tutte le residue
obbligazioni sociali (artt. 2312 e 2495 c.c.): la norma suppone, evidenteme=
nte,
che a conclusione della liquidazione e della ripartizione finale
dell'attivo ad opera del curatore, non residuano più beni nel patrim=
onio
della società fallita.
4. C=
ondizione
oggettiva: la chiusura del fallimento.
Presupposto della esdebitazione è la chiusura del
fallimento per compiuta ripartizione finale dell'attivo.
4.1. Chiusura del fallimento.
Che non si possa avere esdebit=
azione
senza la preventiva chiusura del fallimento si evince non solo dalla
disposizione secondo cui il tribunale pronuncia la esdebitazione con il
decreto di chiusura del fallimento o con separato provvedimento entro =
l'anno
successivo (art. 143, primo comma, L.F.), ma, soprattutto, dalla disposizio=
ne
che individua il contenuto del beneficio nella “liberazione dai debiti residui” (art. 142, primo comma, L=
.F.)
e da quella che individua il contenuto del provvedimento di esdebitazi=
one
nella dichiarazione di inesigibilità dei “debiti concorsuali non soddisfatti integralmente” (art. 1=
43,
primo comma, L.F.), atteso che, finché il fallimento è in cor=
so,
è possibile il soddisfacimento (o l'ulteriore soddisfacimento) dei
creditori e non può stabilirsi, quindi, se vi siano, e quali siano, i
debiti residui e se, ed in che misura, essi siano non soddisfatti
integralmente.
L'affermazione che l'esdebitaz=
ione
presuppone la chiusura del fallimento impone di coordinare la discipli=
na
in esame con quella, appunto, della chiusura.
Infatti, l'art.
Un problema di coordinamento
può nascere perché il decreto di chiusura, ai sensi dell'art.
119, terzo comma, L.F., è soggetto a reclamo a norma dell'art.
La corte d'appello, pronuncian=
do
sul reclamo, può confermare o revocare il decreto (art. 26, decimo c=
omma,
L.F.), ed è ipotizzabile, altresì, l’ammissibilit&agrav=
e;
del ricorso in cassazione avverso il provvedimento di secondo grado.
In caso di revoca o di annulla=
mento
del decreto di chiusura il fallimento deve proseguire: la procedura deve
considerarsi mai cessata.
Ma ciò vuol dire che fi=
no a
che la chiusura non sia dichiarata con decreto non più impugnab=
ile,
il fallimento non è ancora chiuso.
In altri termini, il decreto di
chiusura non determina immediatamente (non appena depositato in
cancelleria) la cessazione della procedura: esso, ai sensi dell'art. 741, p=
rimo
comma, c.p.c., acquista efficacia solo quando
è decorso il termine per proporre il reclamo senza che questo sia st=
ato
proposto, ovvero quando il reclamo è definitivamente respinto.
Ciò posto, un problema =
di
coordinamento non si pone in caso di esdebitazione pronunciata con
provvedimento successivo, che sia emesso quando il decreto di chiusura sia
già divenuto inimpugnabile.
Si pone, invece, quando sia
pronunciata dal tribunale con lo stesso decreto di chiusura.
In questo caso, il decreto,
formalmente unitario, nella sostanza contiene due distinte pronunce, l'una
delle quali è il presupposto dell'altra.
Appare chiaro che, non potendo=
si
riconoscere alla dichiarazione di chiusura efficacia immediata, la pronunci=
a di
esdebitazione non potrà mai avere effetto prima che la pronuncia
presupposta sia divenuta efficace.
Ciò viene in evidenza
nell'ipotesi in cui sia proposto reclamo solo avverso la pronuncia di chius=
ura e
non anche avverso quella di esdebitazione.
Infatti, in tale ipotesi (la
pendenza del termine per il reclamo e poi) la proposizione del gravame
impedisce la cessazione della procedura e, quindi, il prodursi degli effetti
della chiusura, sicché i creditori non soddisfatti non potranno agire
nei confronti del debitore per i loro residui crediti non perché il
fallito è già liberato, ma perché, essendo ancora pend=
ente
il fallimento, non si è ancora prodotto l'effetto del riacquisto da
parte dei creditori del libero esercizio delle loro azioni.
In conclusione, sembra potersi
dire che se sul piano formale la dichiarazione di chiusura è il
presupposto della pronuncia di esdebitazione (la quale non può essere
emessa se prima non si dichiara chiuso il fallimento o con lo stesso
decreto o con un decreto precedente), sul piano sostanziale, invece, la
effettiva cessazione della procedura fallimentare (per effetto della
inoppugnabilità del decreto di chiusura) è il
presupposto della effettiva esdebitazione, ossia della operatività d=
el
beneficio della inesigibilità dei debiti residui.
4.2. La compiuta ripartizione dell’attivo.
Che alla esdebitazione possa f=
arsi
luogo solo nel caso di chiusura del fallimento per compiuta ripartizione fi=
nale
dell'attivo (art. 118, n.
Infatti, il combinato disposto di tali enunciazioni vuol dire che, p=
erché
sia concessa l'esdebitazione, occorre che nel fallimento si pervenga al
soddisfacimento dei creditori concorsuali, ma tale soddisfacimento deve
essere solo parziale: se, infatti, non ci fosse affatto, la esdebitazione
sarebbe vietata; se, invece, fosse integrale non ci sarebbero debiti
concorsuali non soddisfatti integralmente che possano essere dichiarati
inesigibili.
5.
Condizioni soggettive
Le condizioni, subordinatamente
alle quali, può essere pronunciata l'esdebitazione sono elencate
nell'art. 142, primo comma, L.F.
Si tratta di condizioni di carattere soggettivo, in quanto attengono
alla condotta del fallito, sia nel corso che prima della procedura falli&sh=
y;mentare.
Alcune richiedono una mera constatazione obiettiva, altre implicano =
una
valutazione di merito, più o meno discrezionale, da parte del tribun=
ale.
Esse non sono alternative, ma
devono sussistere tutte insieme, perché il beneficio possa essere
concesso, come chiaramente risulta dall'art. 143, primo comma, L.F. (“=
;verificate le condizioni di cui
all’art.
5.1. La cooperazione.
La prima condizione consiste n=
el
fatto che il fallito “abbia c=
ooperato
con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni e la
documentazione utile all'accertamento del passivo ed adoperandosi per il
proficuo svolgimento delle operazioni”.
Si tratta di comportamenti che il fallito deve aver tenuto durante la
procedura e non anche prima di essa, come risulta dalla indicazione dei
destinatari della cooperazione richiesta al fallito: gli organi della
procedura.
Ciò implica, innanzitut=
to,
il rispetto di specifiche prescrizioni della legge, quali quelle contenute
negli artt. 16, secondo comma, n. 3; 41, quinto comma; 49; 86, primo comma;=
87,
terzo comma; 89, primo comma (in combinato disposto con l'art. 49, secondo
comma), L.F.
Oltre agli adempimenti di cui
innanzi, la norma sembra richiedere ulteriori comportamenti collaborativi d=
el
fallito, solo genericamente indicati con l'espressione “adoperandosi per il proficuo svolgimen=
to
delle operazioni”: tali comportamenti, che potranno essere
evidenziati solo caso per caso, sono rimessi ad una valutazione discreziona=
le del
tribunale, che potrà orientarsi soprattutto sulla base delle relazio=
ni
del curatore.
5.2. Il ritardo dello svolgimento della procedura.
La seconda condizione è che il fallito “non abbia in alcun modo ritardato=
o
contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura”.
Si tratta anche qui di un
comportamento descritto in maniera generica, ma con formulazione negat=
iva:
la norma, cioè, sembra porre a carico del fallito un dovere di
astensione da atti che intralcino il corso della procedura.
La genericità della
descrizione della fattispecie finisce comunque per assegnare (ancora una vo=
lta)
al tribunale ampio potere valutativo nel caso concreto, nell'esercizio del
quale non può trascurarsi il rilievo dell'elemento soggettivo: deve,
cioè, trattarsi di un comportamento del fallito che non solo
oggettivamente abbia causato o contribuito a causare un ritardo nello
svolgimento della procedura, ma che sia stato intenzionale o quanto meno
colposo.
5.3. La violazione degli obblighi sulla corrispondenza.
La terza condizione consiste n=
el
fatto che il fallito “non abb=
ia violato
le disposizioni di cui all'articolo
La norma, dunque, prevede la
violazione di un obbligo preciso, a presidio del quale è comminata
l'unica sanzione della preclusione della esdebitazione.
5.4. La precedente esdebitazione.
La quarta condizione è =
che
il fallito “non abbia benefic=
iato
di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta”, d=
isposizione
tesa ad evitare che il fallimento sia ripetutamente utilizzato come me=
zzo
per liberarsi comodamente delle proprie obbligazioni.
Il termine di dieci anni ha co=
me dies ad quem espressamente stabili=
to
quello della data della richiesta, ossia della domanda, rivolta al tribu&sh=
y;nale,
al fine di ottenere la concessione del beneficio; il dies a quo, invece, è indicato come quello del
conseguimento della precedente esdebitazione, il che fa pensare non al=
la
data in cui il provvedimento è stato emesso, bensì a quella in
cui è divenuto inoppugnabile e, quindi, efficace (ex art. 741,
primo comma, c.p.c.), posto che solo in tal momento l'esdebitazione diviene
operativa.
5.5. Condotte distrattive, simulative, dissimulative ed abusive.
La quinta condizione è =
data
da ciò, che il fallito “non
abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti,
cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la
ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto rico=
rso
abusivo al credito”.
Si tratta di comportamenti che
riecheggiano le fattispecie penali di cui agli artt. 216, 217, 218 e
Ma non vi è perfetta
coincidenza fra la formulazione della disposizione in esame e la
descrizione delle fattispecie contenuta nelle citate norme incriminatici.
Conviene analizzare distintame=
nte
i comportamenti indicati come ostativi alla concedibilità
dell'esdebitazione.
5.5.1. Distrazione
dell’attivo.
La
distrazione dell'attivo sembrerebbe corrispondere in pieno alla distra=
zione
costitutiva del delitto di bancarotta fraudolenta di cui all'art. 216, primo
comma, L.F., il quale punisce l'imprenditore che “ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o diss=
ipato
in tutto o in parte i suoi beni”.
Seco=
ndo la
prevalente giurisprudenza penale il concetto di distrazione si identif=
ica
in ogni manovra, diversa dall'occultamento e dalla dissimulazione, ido=
nea
a sottrarre i beni all'esecuzione fallimentare.
Tenuto conto della finalit&agr=
ave;
premiale dell'istituto in esame, tesa a favorire solo il fallito veramente
meritevole per aver tenuto una condotta irreprensibile rivolta a salvaguard=
are
l'interesse dei creditori, si può ipotizzare che i comportamenti qui
contemplati non vadano necessariamente identificati nelle fattispecie descr=
itte
nell'art.
Ciò significa che della
distrazione dell'attivo il legislatore della riforma ha dato una nozione
propria, che non può esaurirsi nel concetto penalistico, ma ris=
ulta
comprensiva di ogni atto o comportamento che abbia determinato, senza giust=
ificazione,
la sottrazione di uno o più beni del fallito alla garanzia generica =
dei
creditori o la violazione della par condicio creditorum=
.
Possono, dunque, rientrare in =
tale
ampia nozione non solo tutte le condotte descritte nell'art. 216, primo com=
ma,
n. 1, prima parte, L.F. (distrazione, occultamento, dissimulazione,
distruzione e dissipazione), ma anche eventuali altre.
Inoltre, non è certo
necessario che, qualora si tratti di una condotta corrispondente ad una del=
le
fattispecie previste dalla citata norma incriminatrice, sussistano le
condizioni perché si possa pronunciare condanna penale: in altri
termini, ove nel fatto siano ravvisabili gli estremi del delitto di
bancarotta fraudolenta, ma non possa procedersi perché il reato &egr=
ave;
estinto per prescrizione o amnistia, ciò nondimeno sussisterà
l'impedimento alla concessione del beneficio della esdebitazione.
La norma non delimita
temporalmente gli atti distrattivi; sembra, perciò, che essi possano
essere compiuti sia prima che dopo l'apertura della procedura e che, se ad =
essa
anteriori, possano essere compiuti in qualunque tempo, purché nel me=
ntre
il fallito esercitava un'impresa commerciale, atteso che in mancanza di tale
esercizio non vi sarebbe alcun legame con la procedura fallimentare.
5.5.2. Esposizione di passività insussistenti<=
u>.
L'esposizione di “passività insussistenti”<=
/i>, a
sua volta, pare richiamare la previsione dell'art. 216, primo comma, n=
. 1,
seconda parte, L.F. ovvero dell'art.
Anch=
e qui,
però, la disposizione in esame è da ritenere svincolata dalle
fattispecie descritte dalle citate norme incriminatici, sicché, alla
luce della individuata ratio, a
prescindere dalla configurabilità di dette fattispecie penali e dalla
sanzionabilità della condotta, il fatto di aver esposto passivit&agr=
ave;
insussistenti, vuoi prima della dichiarazione di fallimento, nelle scritture
contabili, vuoi, dopo, nell'elenco dei creditori di cui all'art. 14 o all'a=
rt.
5.5.3. Produzione o aggravamen=
to
del dissesto.
Il
comportamento del fallito che abbia “cagionato
o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione d=
el
patrimonio e del movimento degli affari” sembra riconducibile
alle fattispecie di cui all'art. 216, primo comma, n.
II comportamento qui considera=
to
non è facilmente individuabile, giacché esso viene descritto =
solo
facendo riferimento a due distinti risultati che da esso dovrebbero
derivare (il dissesto o l'aggravamento del dissesto, da un lato; la
difficoltà di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari,
dall'altro) e che dovrebbero essere l'uno (ulteriore) conseguenza
dell'altro.
Trattandosi di eventi che si
collocano su piani diversi, tale rapporto di consequenzialità appare
problematico.
Per cercare di dare un senso a=
lla
previsione normativa, nella direzione della evidenziata ratio dell'istituto, si può rilevare come la disposizione
sembra porre l'accento sugli atti che abbiano reso gravemente difficol=
tosa
la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari: tali atti non
sono meglio precisati, sicché possono consistere (tenendo prese=
nti,
ma non esaurendo le condotte descritte negli artt. 216, primo comma, n. 2, e
217, primo comma, n.
In quest'ottica, l'ulteriore
evento, che secondo la norma dovrebbe derivare dalla condotta in discorso,
ossia l'aver “cagionato o agg=
ravato
il dissesto”, sfuma in un generico pregiudizio per i creditori, s=
olo
ricorrendo il quale detta condotta è rilevante ai fini
dell'esdebitazione.
5.5.4. Ricorso abusivo al cred=
ito.
Il comportamento del fallito consistente nell'aver “fatto ricorso abusivo al credito”=
;
richiama la fattispecie penale di cui all'art.
Qui pare evidente che la nuova
disposizione non contiene alcuna autonoma descrizione della fattispecie, ma
rinvia implicitamente alla norma incriminatrice, utilizzando una espressione
del tutto coincidente con la rubrica di quest'ultima.
La condotta ostativa
all'esdebitazione, pertanto, sembra consistere, sotto il profilo oggettivo,=
in
qualunque operazione "a credit=
o",
ossia che comporti il ricevere una prestazione senza immediata contropre&sh=
y;stazione,
accompagnata dalla dissimulazione, vale a dire dall'occultamento (in qualun=
que
modo realizzato) del proprio stato di insolvenza, e, sotto il profilo
soggettivo, dalla consapevolezza di tale stato e dalla volontà non s=
olo
di compiere l'operazione economica, ma altresì di tener celato alla
controparte il dissesto.
5.6. Condanne penali.
La sesta condizione consiste n=
el
non essere il fallito “stato =
condannato
con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti
contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, e altri delitti
compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, sal=
vo
che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione”.
La disposizione ha cura di
precisare che la condanna deve essere inflitta “con sentenza passata in giudicato”, ma pare ovvio che, pu=
r in
mancanza di siffatta precisazione, non si sarebbe potuto intendere per cond=
anna
altro che quella portata da una sentenza non più impugnabile.
Ad ogni modo, è chiaro =
che
una condanna di primo o anche di secondo grado, non ancora divenuta
irrevocabile con il passaggio in giudicato, non determina il rigetto della
domanda di esdebitazione, ma è causa di necessaria sospensione del
relativo procedimento, così come già il solo inizio
dell'azione penale.
Infatti, la disposizione in es=
ame
stabilisce espressamente che “se
è in corso il procedimento penale per uno di tali
reati, il tribunale sospende il procedimento fino all'esito di quello
penale”.
Poiché occorre una
condanna, la quale può essere intervenuta sia prima che dopo la
dichiarazione di fallimento, è chiaro che una sentenza di
proscioglimento per estinzione del reato (per effetto di amnistia o
prescrizione) non integra la condizione ostativa in discorso, la quale, inv=
ece,
non viene meno in caso di sopravvenienza (alla condanna con sentenza
passata in giudicato) di una causa estintiva del reato o della pena, p=
er
cui è irrilevante, per esempio, l'amnistia c.d. "impropria=
"
(ossia successiva alla condanna irrevocabile: art. 151 c.p.).
Solo la riabilitazione prevista
dal codice penale (art. 178 c.p.) ha l'effetto di rimuovere l'impedimento a=
lla
concessione del beneficio.
Quanto ai reati presi in considerazione, si può osservare che,
mentre il delitto di bancarotta fraudolenta è sicuramente
identificabile coli quello previsto dall'art.
La disposizione estende la rilevanza ostativa all'esdebitazione a tu=
tti
gli “altri delitti compiuti in
connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa”.
Tali reati non sono individuati con riferimento al loro oggetto
giuridico (ossia al bene-interesse protetto dalla norma incriminatrice=
),
ma in base al legame che concretamente sussiste con l'attività econo=
mica
esercitata dal fallito.
Possono, perciò, essere delitti contro il patrimonio o la fede
pubblica o anche altri delitti, purché si riscontri nel caso concreto
una connessione con l'esercizio dell'impresa.
Sembra che per connessione debba intendersi un legame di presup=
posizione
o di strumentalità, di guisa che il reato presupponga l'attivit&agra=
ve;
d'impresa, senza della quale non avrebbe potuto essere commesso, ovvero sia=
servito
a svolgere o ad agevolare l'attività d'impresa.
In ogni caso, parlando la norma
specificamente di delitti, le contravvenzioni (art. 39 c.p.) non sono
rilevanti.
6.
Condizione oggettiva. Sospetto di incostituzionalità
Oltre alle condizioni soggetti=
ve,
innanzi esaminate, l'art.
5.1. Il soddisfacimento parziale di tutti i creditori
La disposizione così
recita: “l'esdebitazione non
può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppur=
e in
parte, i creditori concorsuali”.
Da tale disposizione si ricava che il beneficio e subordinato al sod=
disfacimento
almeno parziale di tutti i creditori concorrenti.
Si è già visto c=
ome l'esdebitazione
presupponga la chiusura del fallimento per compiuta ripartizione finale
dell'attivo; si deve ora precisare che la ripartizione deve risultare
utile per tutti i creditori ammessi al passivo e, quindi, tradursi nel
pagamento almeno di una percentuale (sia pure minima) di tutti i crediti
concorrenti.
Se tutti i creditori ammessi
fossero interamente pagati, mancherebbe il presupposto stesso
dell'esdebitazione, la quale pres=
uppone
che, chiuso il fallimento, vi siano ancora debiti residui.
Se alcuni dei creditori ammessi
non ricevessero alcunché dal riparto, non potrebbe dirsi adempi=
uta
la condizione di cui all'art. 142, secondo comma, L.F. giacché
questo esige che siano soddisfatti “i
creditori concorsuali”, con ciò evidentemente facendo
riferimento a tutti i creditori che hanno diritto di essere soddisfatti nel
fallimento, ossia tutti i creditori concorrenti.
L'espressione “neppure in parte” si riferis=
ce,
dunque, non già al numero dei creditori che ricevono qualcosa (=
nel
senso che nessuno riceve alcunché, per cui, secondo questa prospetti=
va, l'esdebitazione
non sarebbe possibile solo se non si facesse luogo ad alcun riparto a
favore di alcun creditore), ma alla parte di soddisfacimento che i creditor=
i ricevono
(nel senso cioè che tutti sono almeno in parte soddisfatti).
Conferma di ciò si trae
dalla disposizione dell'art. 143, primo comma, L.F. secondo cui il tribunale
dichiara inesigibili “i debit=
i non
soddisfatti integralmente”, il che vuol dire che tali debiti
debbono essere stati soddisfatti parzialmente e debbono essere tutti quelli=
aventi
titolo al soddisfacimento.
Ulteriore conferma della qui
proposta interpretazione si ricava dalla disposizione dell'art.
In conclusione, la condizione
oggettiva di cui all'art. 142, secondo comma, L.F. implica che l'esdebitazi=
one
è concedibile solo in presenza di un piano di riparto finale
dell'attivo, in cui siano utilmente collocati tutti i creditori ammessi al
passivo.
Si tratta di una condizione as=
sai
restrittiva, che (è facile prevedere) renderà il nuovo istitu=
to,
in concreto, applicabile in un limitatissimo numero di casi.
5.2. Profili di incostituzionalità
Siffatta condizione non trova
riscontro nella legge di delega, la quale demandava all'Esecutivo di introd=
urre
la disciplina dell'esdebitazione, prevedendo che essa consistesse nella
liberazione del debitore persona fisica dai debiti residui nei confronti dei
creditori concorsuali non soddisfatti (art. 1, sesto comma, lett. a, n. 13),
quindi di tutti i debiti residui nei confronti di tutti i creditori non
soddisfatti, non soltanto dei debiti residui non soddisfatti integralmente.=
A fronte della formulazione de=
lla
norma delegante e della previsione in essa contenuta di una serie di
condizioni tutte di carattere soggettivo, pare dubbia la coerenza della
disposizione in esame coi principi e criteri direttivi della delega,
attesa la ratio dell'innovazione
prefigurata dal legislatore delegante come misura premiale legata solo
alla buona condotta del fallito, misura che, da un lato, incentivi il falli=
to a
tenere comportamenti virtuosi e, dall'altro, consenta all'imprenditore ones=
to,
ma sfortunato, concrete possibilità di un "nuovo inizio" in fattispecie non marginali, né
determinate da contingenze (in larga parte) casuali (quali dall'esperi=
enza
risultano essere quelle in cui il fallimento sfoci in un piano di riparto, =
che
veda utilmente collocati tutti i creditori ammessi).
Sembra, dunque, prospetta=
bile
un dubbio di illegittimità costituzionale per eccesso di delega.
7.
Esclusioni
Il comma terzo dell'art.
a)
gli obblighi di mantenimento ed alimentari e comu=
nque
le obbligazioni estranee all’esercizio dell’impresa (nella
originaria formulazione della norma si faceva, invece, riferimento alle
obbligazioni derivanti da rapporti non compresi nel fallimento ai sensi
dell'art.
b)
i debiti per il risarcimento dei danni da fatto
illecito extracontrattuale, nonché le sanzioni penali ed amministrat=
ive
di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.
6.1. Obblighi di mantenimento ed alimentari
Gli obblighi di mantenimento e
alimentari scaturiscono da rapporti di natura familiare o da vincoli
solidaristici che giustificano, anche in riferimento a valori
costituzionalmente protetti, il permanere dei correlativi crediti in caso di
liberazione del fallito dagli altri debiti residui.
6.2. Obblighi da rapporti estranei all’esercizio
dell’impresa.
L’originaria formulazione
della norma, che faceva riferimento alle “obbligazioni derivanti da rapporti non compresi nel fallimento, ai
sensi dell'articolo
Oggi l’art.
Deve comunque trattarsi di deb=
iti
concorsuali (art. 143, primo comma, L.F.), ossia anteriori all'apertura
della procedura fallimentare, posto che l'esdebitazione opera solo riguardo=
a
tali debiti.
6.3. Fatti illeciti
L'esclusione di cui alla lette=
ra b)
abbraccia tutte le obbligazioni derivanti da fatti illeciti, siano que=
sti
civili, penali o amministrativi, e trova evidentemente giustificazione nella
comune funzione sanzionatoria di esse.
L'esclusione pare opportuna, a=
nche
perché con essa si evita una possibile disparità di trattamen=
to,
nei riguardi del danneggiato, fra chi riceve danno da un fallito e chi rice=
ve
danno da persona non soggetta a fallimento.
8. II procedi=
mento
di esdebitazione
8.1. Caratteri.
L'art.
La norma ammette, innanzitutto,
che esso possa svolgersi in un tutt'uno con il procedimento di chiusura del
fallimento, prevedendo che la pronuncia di esdebitazione sia data proprio &=
#8220;con il decreto di chiusura del fallime=
nto”.
Ma, sebbene possa in concreto =
non
avere una propria distinta evidenza, il procedimento in questione resta
comunque distinto, sul piano giuridico-formale, da quello che porta al=
la
cessazione della procedura fallimentare.
Si tratta di un procedimento di
tipo camerale, secondo il modulo delineato negli artt. 737 e ss. c.p.c.
8.2. Giudice competente
Il tribunale fallimentare, oss=
ia
il tribunale che ha dichiarato il fallimento, è sicuramente l'unico
giudice competente a pronunciare l'esdebitazione in ogni caso.
Trattandosi di procedimento
camerale, tale competenza è inderogabile (art. 28 c.p.c.), e sp=
etta
di giudicare al tribunale in composizione collegiale (art. 50 bis, secondo comma, c.p.c.).
8.3. Iniziativa
Quanto all'iniziativa, l'art. =
Il decreto di chiusura, a norma
dell'art.
Non sembra dubbio, però,
che per pronunciare l'esdebitazione occorra sempre un'apposita domanda e che
questa debba provenire dal fallito: pur quando la pronuncia sia contenuta n=
el
decreto di chiusura, essa costituisce un provvedimento a sé sta=
nte,
solo formalmente inglobato nel medesimo decreto.
Vale, dunque, per esso il gene=
rale
principio della domanda di parte (artt. 99 c.p.c. e 2907, primo comma, c.c.=
),
ribadito per i procedimenti in camera di consiglio dall'art. 737 c.p.c., cu=
i la
normativa speciale in esame non porta alcuna deroga.
Detta normativa fornisce,
anzi, univoche indicazioni nel senso dell'imprescindibilità della
domanda in ogni caso (artt. 142, primo comma, n. 4; 143, primo comma;
Che la legittimazione a chiede=
re
spetti in via esclusiva al fallito (e non anche al curatore o ad altri) non
solo è desumibile dalla già citata disposizione dell'art. 143,
primo comma, L.F. (che espressamente parla di “ricorso d=
el
debitore”), =
span>ma
discende dal principio generale per cui un provvedimento giurisdizio=
nale
non può essere pronunciato se non su domanda della parte
interessata, ossia del soggetto nella cui sfera giuridica il provvedimento
è destinato a incidere favorevolmente producendo i suoi effetti
giuridici diretti, salvo che la legge disponga altrimenti (arg. ex art. 81
c.p.c., coordinato con gli artt. 99, 737 c.p.c. e 2907 c.c.).
8.4. Termine di decadenza
La richiesta, se avanzata dopo=
la
pronuncia del decreto di chiusura del fallimento, è soggetta a un
termine di decadenza: il ricorso del debitore, infatti, deve essere present=
ato
entro l'anno successivo (art. 143, primo comma, L.F.).
V'è da ritenere che tale
termine non possa cominciare a decorrere se non dal momento in cui il
decreto di chiusura diviene efficace, ossia da quando esso diviene
inoppugnabile.
8.5.
Legittimazione passiva
Quanto alla legittimazione
passiva, la disciplina in esame non prevede alcun soggetto nei cui confront=
i la
domanda debba essere proposta.
Tale non è il curatore,
né il comitato dei creditori, benché il tribunale, prima=
di
provvedere, deve aver sentito l'uno e l'altro, a norma dell'art.
Ma la loro audizione è,
evidentemente, un'attività puramente istruttoria e non gi&agrav=
e;
richiesta ai fini del contraddittorio.
Infatti, non solo la norma non=
prevede
la notificazione della domanda a detti organi della procedura
fallimentare, ma la loro audizione non può ritenersi
imprescindibile, dal momento che, potendo il procedimento svolgersi dopo la
chiusura del fallimento, i medesimi organi potrebbero mancare.
D'altro canto, essi non sono i
soggetti nella cui sfera giuridica il provvedimento di esdebitazione viene a
incidere sfavorevolmente, non essendo essi i titolari dei crediti che vengo=
no
ad essere dichiarati inesigibili.
Nel procedimento di primo grado
non vi è, dunque, alcun legittimo contraddittore che debba esse=
re
necessariamente chiamato a partecipare al procedimento medesimo.
Ciò appare veramente
singolare, dal momento che il provvedimento non è destinato ad esaur=
ire
la sua efficacia nella sfera giuridica della parte istante, ma incide
direttamente, come si è detto, sui diritti dei singoli creditor=
i,
determinandone l'estinzione.
Sorge, dunque, il dubbio di il=
legittimità
costituzionale della norma in esame per violazione del diritto di difesa (a=
rt.
24, secondo comma, Cost.) e dei principi del contraddittorio e della "=
parità delle armi" (ar=
t.
111, secondo comma, Cost.): la norma, infatti, delinea un procedimento
giurisdizionale in cui non è assicurata ai soggetti nei cui confront=
i il
provvedimento è destinato a produrre effetti sfavorevoli la
possibilità di far valere le proprie ragioni e di contrastare le pre=
tese
avversarie, svolgendo attività difensiva su di un piano di parit&agr=
ave;
rispetto alla parte istante.
Né sembra possibile giu=
stificare
la scelta legislativa con la considerazione della difficoltà di
identificare tutti i possibili controinteressati o, comunque, di notificare
l'istanza a ciascuno di loro: sarebbe, invero, stato possibile adottare uno
schema analogo a quello della opposizione dei creditori alla omologazi=
one
del concordato preventivo (art.
8.6. Istruttoria
L'attività istruttoria =
da
espletarsi dal tribunale deve consentire allo stesso di verificare le
condizioni di cui all'art.
Allo scopo, evidentemente, sar=
à
necessaria la produzione di documenti da parte dell'istante.
Ma il tribunale potrà a=
nche
disporre l'acquisizione di ufficio dei documenti che ritenga rilevanti,
avvalendosi dei poteri istruttori officiosi che caratterizzano il
procedimento camerale.
Pare sicuro che, ai fini della
decisione, risulterà imprescindibile l'esame degli atti della proced=
ura
concorsuale raccolti nel fascicolo fallimentare.
L'art. 143, secondo comma, L.F=
. prescrive
che il tribunale pronunci “sentito
il curatore ed il comitato dei creditori” e con ciò sem&sh=
y;bra
stabilire l'obbligatorietà dell'audizione di tali organi, la quale n=
on
può avere altra finalità che quella istruttoria e serve, dunq=
ue,
a integrare il materiale informativo, su cui la decisione dovrà
essere basata.
Sembra, tuttavia, inevitabile =
che,
specialmente in caso di domanda di esdebitazione successiva alla chiusura d=
el
fallimento, qualora manchi l'organo da sentire o, comunque, non ne sia
possibile l'audizione, di questa il tribunale debba fare a meno, non potend=
o esimersi
dal procedere.
8.7. Decision=
e.
Una volta verificate le condiz=
ioni
di cui all'art. 142, sulla scorta dei documenti acquisiti e delle informazi=
oni
assunte, il tribunale decide sulla domanda del debitore, tenuto altres&igra=
ve;
conto dei comportamenti collaborativi del medesimo (art. 143, secondo
comma, L.F.).
Per l'accoglimento della doman=
da,
dunque, non solo debbono sussistere tutte le condizioni (soggettive ed
oggettive) prescritte dall'art.
Non è chiaro quale possa
essere l'oggetto specifico e, così, il quid pluris, di tale valutazione.
La prescrizione sembra riguard=
are
più che l'oggetto, il grado della valutazione da compiersi, nel
senso dell'accentuazione del rigore con cui, in particolare, deve essere
valutata la condotta del debitore nel corso della procedura: in altri termi=
ni,
il beneficio deve risultare effettivamente un premio per il fallito che abb=
ia
prestato la massima collaborazione possibile nello svolgimento delle operaz=
ioni
fallimentari.
Il contenuto della pronuncia di
accoglimento della domanda è individuato dall'art. 1=
43,
primo comma, L.F. nella dichiarazione di inesigibilità nei confronti=
del
debitore fallito dei debiti concorsuali non soddisfatti integralmente.
Si tratta, evidentemente, di u=
na
pronuncia non già meramente dichiarativa, bensì di
accertamento costitutivo, atteso che in virtù di essa si produce una
modificazione della situazione giuridica preesistente, consistente appunto =
in
ciò che i debiti non soddisfatti integralmente divengono inesigibili=
.
8.7.1. Effetti
Tale inesigibilità non è temporanea, ma definitiva,
tant'è che il ,debitore consegue la “liberazione dai debiti residui” (art. 142, primo comma, L=
.F.),
sicché i creditori concorsuali non possono più pretendere
alcunché da lui.
L'efficacia liberatoria della
pronuncia è, però, circoscritta al debitore fallito: l'art. 1=
42,
quarto comma, L.F., infatti, fa salvi i diritti maturati dai creditori nei
confronti di coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbliga=
ti
in va di regresso.
La disposizione implica che, in
deroga ai principi generali (artt. 1239, 1300, 1301, 1302, 1303, 1941, e 19=
45
c.c.), i terzi condebitori o garanti non sono liberati, ma rima=
ngono
obbligati al pagamento anche per la parte per la quale il fallito è =
rimasto
esdebitato e non hanno nei confronti di costui alcuna azione di regresso.
D'altro canto, sul lato attivo=
dei
rapporti obbligatori, l'ambito soggettivo di efficacia del provvedimento non
è limitato ai creditori ammessi al passivo, ma si estende, per il
disposto dell'art.
La disposizione vuole
evidentemente assicurare la parità di trattamento di tutti i credito=
ri
concorsuali.
Allo stesso scopo, il medesimo art.
Gli effetti, che la pronuncia =
di
esdebitazione è destinata a produrre, sembrano essere tali da aspira=
re
alla stabilità e, quindi, da esigere l'irretrattabilità del
provvedimento.
Se ne può inferire che =
ci
si trova di fronte ad un provvedimento che, pur rivestendo la forma del dec=
reto
ed essendo emesso a conclusione di un procedimento di tipo camerale,
è idoneo a produrre cosa giudicata e ha, perciò, la natura di
"sentenza in senso sostanziale", ossia di provvedimento
"decisorio", in quanto diretto a dirimere un conflitto su posizio=
ni
di diritto soggettivo.
Ne consegue che esso si sottrae
alla regola della revocabilità o modificabilità in ogni tempo,
stabilita in generale per i provvedimenti pronunciati in camera di
consiglio dall'art. 742 c.p.c.
Dall'evidenziata esigenza di
stabilità degli effetti discende, altresì, che essi non
possono essere immediatamente prodotti dal provvedimento di primo grado,
finché esso sia ancora suscettibile di essere riformato o annullato,=
ma
debbono ricollegarsi al provvedimento non più impugnabile, vale a di=
re
passato in giudicato.
9. Impugnative
L'art. 143, secondo comma, L.F=
. stabilisce
che “contro il decreto che pr=
ovvede
sul ricorso, il debitore, i creditori non integralmente soddisfatti, il
pubblico ministero e qualunque interessato possono proporre reclamo a norma
dell'art.
Il reclamo è, dunque,
l'unico rimedio esperibile avverso il decreto emesso dal tribunale: si trat=
ta
di una vera e propria impugnazione in senso tecnico, con la quale si chiede=
al
giudice superiore il riesame del provvedimento di primo grado.
Il medesimo rimedio è
previsto anche per il decreto di chiusura: l'art. 119, terzo comma, L.F., i=
nfatti,
stabilisce che “contro il dec=
reto
che dichiara la chiusura o ne respinge la richiesta è ammesso reclam=
o a
norma dell'art.
Ai sensi della norma richiamat=
a,
il reclamo si propone alla corte d'appello nel termine perentorio di dieci
giorni.
Tale termine decorre per il
fallito dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento,
mentre per gli altri interessati dall'esecuzione delle formalità
pubblicitarie disposte dal giudice delegato (art. 26, terzo comma, L.F=
.).
Quest'ultima previsione, in qu=
anto
resa applicabile al provvedimento in esame, suscita perplessità=
.
Per il decreto di chiusura l'a=
rt.
119, primo comma, L.F. stabilisce che esso è pubblicato nelle forme
prescritte nell'art.
In tal caso, dunque, la stessa
norma che prevede il provvedimento ne disciplina anche le modalità di
pubblicazione, sicché sembra superfluo che le formalità
pubblicitarie siano disposte dal giudice delegato.
Il termine per il reclamo, all=
ora,
non potrà decorrere che dal compimento della pubblicità
prescritta dalla norma.
Il medesimo dies a quo non sembra, però, applicabile alla pronuncia =
di
esdebitazione, in quanto essa è idonea a produrre effetti diretti su=
lle
posizioni sostanziali dei singoli creditori.
Una interpretazione
costituzionalmente orientata del combinato disposto degli arti. 26 e
Legittimati all'impugnativa, c=
ome
si è già rilevato, sono non solo le parti (sostanziali) dei
rapporti obbligatori residuati dal fallimento, ossia il debitore e i c=
reditori
non integralmente soddisfatti (concorrenti o meno che siano), ma anche il
pubblico ministero e qualunque interessato.
La legittimazione del pubblico
ministero appare singolare, posto che in gioco vi sono solo interessi
patrimoniali individuali, che i titolari dovrebbero poter tutelare
liberamente e autonomamente.
Si può pensare che gli =
sia
attribuita l'iniziativa del riesame a tutela di un generico interesse pubbl=
ico
alla legalità del provvedimento, ed in particolare al rigoroso rispe=
tto
delle condizioni di legge per la concessione del beneficio.
Per tale organo, in assenza di=
una
specifica previsione normativa, sembra che il termine dell'impugnativa deco=
rra
dalla comunicazione del provvedimento da parte della cancelleria, a mente
dell'art. 740 c.p.c.
Quanto agli eventuali altri
interessati, si p=
uò pens=
are ai
coobbligati, fideiussori, coobbligati in via di regresso, i quali, a seguito
della esdebitazione del fallito, rimangono obbligati per l'intero nei
confronti dei creditori concorsuali, senza possibilità di regresso v=
erso
l'esdebitato (art. 142, quarto comma, L.F.).
Il procedimento di reclamo si
svolge anch'esso in camera di consiglio (art. 26, primo comma. L.F.),
secondo le forme dettate dalla nuova disciplina (art. 26, commi da ses=
to a
nono, L.F.), e si conclude con decreto motivato, con il quale il collegio
conferma, modifica o revoca il provvedimento reclamato.
Avverso il decreto di secondo
grado deve ritenersi esperibile il ricorso in cassazione per violazion=
e di
legge, ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost., trattandosi di un
provvedimento "decisorio", avente contenuto sostanziale di
"sentenza", suscettibile di giudicato.