MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01C8EE54.06228BD0" Questo documento è una pagina Web in file unico, nota anche come archivio Web. La visualizzazione di questo messaggio indica che il browser o l'editor in uso non supporta gli archivi Web. Scaricare un browser che supporti gli archivi Web, come Microsoft Internet Explorer. ------=_NextPart_01C8EE54.06228BD0 Content-Location: file:///C:/475AAE0F/rel.182bis.CASSINO.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
I PIANI DI RISANAMENTO EX ART. 67, TERZO COMMA,=
LETT.
D), L.F.
1. Considerazioni introduttive
Con l'emanazione del D.L. n. 35/2005 (convertito
nella legge 14 maggio 2004, n. 80) sono stati recepiti nell'ordinamento
concorsuale italiano istituti e concetti elaborati dalle discipline
aziendalistiche per fronteggiare situazioni di crisi aziendali che erano
già stati ampiamente utilizzati nell'ambito dei c.d. concordati
stragiudiziali.
=
1.1.
Normativa di riferimento.
Il primo di questi è il cd. “piano di risanamento”, strum=
ento assai
noto nella prassi ed oggi contemplato direttamente dalla legge fallimentare=
.
Il nuovo art. 67, terzo comma, lett. d), L.F., =
infatti,
esclude dall'azione revocatoria fallimentare gli atti, i pagamenti e le
garanzie concessi su beni del debitore, a condizione che siano stati posti =
in
essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risaname=
nto
dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio del=
la
sua situazione finanziaria, la cui ragionevolezza sia attestata ai sensi
dell'art. 2501 bis, quarto
comma, c.c.
Come è evidente, il legislatore non si
è preoccupato di disciplinare il piano di risanamento ed il suo
contenuto, ma si è limitato unicamente a prevedere una esenzione
dall’azione revocatoria condizionata all’esistenza di una
attestazione ex art. 2501 bis c.c.
Nessun’altra forma di riparo la legge acc=
orda
contro gli atti di aggressione patrimoniale compiuti dai creditori, che
potranno, pertanto, promuovere azioni esecutive anche durante l'esecuzione =
del
piano.
=
1.2.
Controllo del giudice.
Va innanzitutto evidenziato che i piani redatti=
ai
sensi della norma appena citata risultano caratterizzati non solo dalla
circostanza di essere concepiti ed attuati al di fuori di una qualsiasi
procedura concorsuale e di non essere, quindi, destinati ad alcuna forma di
controllo giudiziale o di omologazione, ma (e più ancora) dal fatto =
di
avere come oggetto il risanamento economico e finanziario dell'impresa.
E ciò a differenza dei piani redatti ai =
sensi
dell'art.
=
1.3.
Obiettivi: il risanamento.=
Sempre in via di premessa, può essere
opportuno precisare, a livello terminologico, che mentre il termine
ristrutturazione del debito viene solitamente utilizzato per designare tutti
quegli accordi di natura contrattuale che riverberano i loro effetti sulla
struttura finanziaria dell'impresa sub specie di dilazione (pactu=
m de
non petendo) e/o di riduzione dei debiti (pactum de minus petendo),
all'espressione "risanamento
dell'esposizione debitoria", che compare nel dettato normativo, non
può essere riconosciuto altro significato se non quello di insieme di
misure idonee a ristabilire le condizioni di equilibrio finanziario prospet=
tico
della gestione.
Questo secondo concetto ha, dunque, una portata=
ben
più ampia del primo.
Mentre, infatti, la ristrutturazione agisce sol=
tanto
sul lato debitorio e può rappresentare una delle componenti, anche se
non necessaria, del processo di risanamento della gestione, la seconda
tipologia di interventi investe l'impresa nel suo complesso, non essendo
concepibile alcuno stabile equilibrio finanziario senza che siano state
previamente rimosse le cause economiche della patologia e ripristinato un
equilibrato rapporto tra costi e ricavi.
=
1.4.
ruolo dei creditori.
Per finire, va sottolineato che il c.d. "piano stragiudiziale attestato&quo=
t;
è un atto unilaterale dell'imprenditore che non deve necessariamente
formare oggetto di un accordo con i creditori.
2. La formulazione del piano di risanamento
Non è sicuramente questa la sede pi&ugra=
ve; appropriata
per affrontare un argomento così ricco e complesso come è que=
llo
dei risanamenti aziendali.
Ma, siccome l'attestazione di ragionevolezza che
l'esperto deve rilasciare presuppone un giudizio di conformità delle
soluzioni prescelte rispetto a certi schemi o regole di gestione delle
patologie aziendali, assunti quali altrettanti modelli astratti di condotta,
appare opportuno soffermarsi brevemente sulle tappe logiche che portano alla
confezione di un piano.
Sin da ora pare opportuno evidenziare che il pr=
ocesso
di risanamento costituisce una fase traumatica di passaggio da vecchi valor=
i e
comportamenti manifestamente dannosi per la vita dell'impresa a nuovi valor=
i e
comportamenti improntati ad una rinnovata e più realistica tensione
verso il raggiungimento di situazioni di tranquillità prima e di
posizioni di successo durevole poi.
2.1. La ricerca delle
cause della crisi
Iniziando dalle attività propedeutiche a=
lla
formazione del piano, una volta accertato, anche attraverso indagini di
mercato, che il business aziendale abbia, o possa avere, un futuro,
occorre anzitutto ricercare le cause della patologia, svolgendo una minuzio=
sa
ed accurata analisi delle manifestazioni della crisi.
L'accertamento delle cause della crisi è=
di
fondamentale importanza perché è soltanto attraverso un serio=
e
approfondito lavoro di eziologia che si possono formulare diagnosi corrette=
ed
impostare interventi terapeutici appropriati.
=
2.1.2.
Analisi di bilancio.
La dottrina aziendalistica considera l'analisi =
di
bilancio uno strumento di fondamentale importanza per una corretta anamnesi
dell'azienda, soprattutto quando l'analisi sia impostata su periodi plurien=
nali
(tre o cinque anni) e gli indicatori contabili utilizzati siano confrontati=
con
parametri medi di mercato o di settore.
A questo proposito, giova ricordare che l'anali=
si di
bilancio richiede una preventiva attività di riclassificazione dei d=
ati
contabili (da presentare in serie per comparazioni temporali di più =
anni)
secondo strutture e forme più rispondenti allo scopo.
Così, a titolo di esempio, riclassifican=
do il
conto economico "a valore e co=
sti
della produzione" si possono ricavare utili informazioni sullo sta=
to
di salute e sulla funzionalità aziendale:
a) &n=
bsp; l'esistenza di un elevato valore aggiunto in te=
rmini
percentuali è indice di una forte integrazione interna
dell'attività, con rigidità nella struttura dei costi e risch=
io
di una non piena utilizzazione dei fattori produttivi in caso di diminuzione
del volume di attività;
b) &n=
bsp; un eventuale aumento delle variazioni di rimane=
nze di
prodotti finiti e in lavorazione, in assenza di un tranquillizzante portafo=
glio
ordini, può costituire il segnale di un eccesso di produzione per cr=
isi
di mercato o per perdita di quota di mercato e cioè di una grave cau=
sa
di dissesto aziendale;
c) &n=
bsp;
una diminu=
zione
del margine operativo lordo può essere indizio di rigidità del
fattore lavoro in presenza di cali di produttività dell'azienda;
d) &n=
bsp; diminuzioni negli anni del reddito operativo, s=
ia in
valore assoluto che in termini percentuali, segnalano perdite di
competitività e spesso sono sintomo del decadimento del prodotto, di
declino del business, di satura=
zione
dei mercati serviti, oltre che di possibili inefficienze nelle aree funzion=
ali
dell'impresa.
=
2.1.3.
Analisi dello stato patrimoniale.
Allo stesso modo, la riclassificazione dello st=
ato
patrimoniale, evidenziando aggregati patrimoniali fondamentali come il
circolante, le immobilizzazioni, i debiti a breve termine ed i debiti a med=
io
lungo termine, nonché il capitale netto, mostra la composizione dell=
a struttura
patrimoniale dell'impresa e consente di rilevare eventuali disfunzioni nel
sottosistema patrimoniale di particolare rilievo quali, ad esempio:
a) &n=
bsp; l'eccessiva rigidità degli investimenti,=
che
denota una situazione di pericolosa soggezione dell'impresa al rischio di
turbolenze ambientali;
b) &n=
bsp; l'esistenza di un margine di struttura negativo=
a
causa dell'inadeguatezza del capitale di proprietà in rapporto agli
investimenti.
2.1.4. Analisi del rendiconto finanziario.
Per quanto riguarda, infine, il versante finanz=
iario,
il principale strumento di rilevazione delle disfunzioni nel sottosistema
è rappresentato dal rendiconto finanziario, nel quale sono riflessi i
flussi monetari in entrata ed in uscita originati dai circuiti operativi de=
lla
gestione, vale a dire:
a) &n=
bsp; flussi in entrata (apporti) ed in uscita (divid=
endi e
rimborsi) generati dal circuito dei finanziamenti di capitale proprio;
b) &n= bsp; flussi in entrata (nuovi prestiti) ed in uscita (rimborsi) generati dal circuito dei finanziamenti di capitale di credito;<= o:p>
c) &n=
bsp;
flussi in =
uscita
(nuovi investimenti) e in entrata (dismissioni) generati dal circuito della
produzione nel settore degli investimenti pluriennali;
d) &n=
bsp; flusso generato dalla gestione corrente (circui=
to
della produzione) come saldo netto delle entrate per ricavi e delle uscite =
per
costi monetari (c.d. cash flow).
=
2.1.5.
Gli indici.
L'analisi si completa con l'impiego di una seri=
e di
indici, tra i quali possono essere qui ricordati:
a)
R.O=
.E.
(Return On Equity), dato dal
rapporto tra il reddito netto globale risultante dal bilancio ed il patrimo=
nio
netto risultante dall'accostamento di due stati patrimoniale consecutivi,
indica il tasso di redditività del capitale proprio;
b)
R.O=
.I.
(Return On Investment), dato d=
al
rapporto tra il reddito operativo ed il capitale investito, indica il tasso=
di
redditività del capitale investito nella gestione caratteristica,
segnala il margine disponibile per remunerare il capitale di credito;
c)
l'i=
ndice
di disponibilità, dato =
dal
rapporto tra capitale circolante e debiti a breve termine, che quando &egra=
ve;
inferiore all'unità indica un capitale circolante netto negativo e,
dunque, un indizio di mancanza di liquidità;
d)
l'i=
ndice
di liquidità primaria (=
cd. acid test), dato dal rapporto =
tra
liquidità (crediti compresi) e debiti a breve termine, che quando as=
sume
valori troppo inferiori all'unità costituisce un pericoloso segnale =
di
rischio di insolvenza;
e)
l'i=
ndice
generale di copertura delle immobilizzazioni, dato dal rapporto tra capitale permanente e immobilizzazioni nette,
che quando è sensibilmente inferiore all'unità indica un
disequilibrio strutturale, foriero di tensioni finanziarie per l'inadeguata
copertura degli investimenti pluriennali;
f)
l'i=
ndice
di autonomia finanziaria, dato=
dal
rapporto tra capitale netto e passività, il cui basso valore segnala=
non
solo scarsità di mezzi propri ma anche dipendenza dell'azienda da
condizionamenti esterni da parte dei finanziatori nonché un rischio =
di
perdita definitiva del controllo aziendale;
g)
l'i=
ndice
di solvibilità finale, =
dato
dal rapporto tra attività e passività, il cui basso valore
segnala forti rischi di insolvenza.
=
2.1.6.
Controllo di gestione.
Sebbene le analisi di bilancio costituiscano un=
mezzo
assai valido per costruire un quadro clinico sufficientemente affidabile pe=
r la
diagnosi delle crisi aziendali, sono tuttavia gli strumenti usualmente
utilizzati per il controllo della gestione che consentono una più
efficace rilevazione degli stati di crisi aziendali e più precisamen=
te:
a) la contabilità analitica; b) il budgeting e la programmazi=
one
operativa; c) il sistema di reporting.
2.2. Le tipologie de=
lle
cause di crisi
Le cause all'origine delle crisi vengono solita=
mente
distinte a seconda che esse siano riconducibili a fattori esterni o a fattori
interni.
=
2.2.1.
Cause primarie e secondarie, interne ed esterne.
Partendo da questa prima, fondamentale suddivis=
ione,
sono state proposte ulteriori classificazioni.
Tra queste mi sembra meriti particolare attenzi=
one
quella che, elaborata al fine di individuare le più appropriate
strategie di intervento, distingue tra cause primarie e cause secondarie di
crisi, a seconda del rilievo da ciascuna di essere rivestito nella generazi=
one
del dissesto.
Secondo questa corrente di pensiero:
a) &n=
bsp; le cause primarie di crisi sono quelle che inci=
dono
direttamente sull'equilibrio economico dell'impresa, provocando alterazioni
nelle correlazioni tra costi e ricavi (le crisi di cultura d'impresa; le cr=
isi
per inadeguata creazione di qualità e valore; le crisi per mancanza =
di
flessibilità; le crisi per inefficienze ecc.).
b) &n=
bsp; costituiscono cause secondarie di crisi, tanto =
di
natura soggettiva quanto di natura oggettiva, i guasti, i difetti, gli even=
ti
esterni negativi. Anche le cause finanziarie, ove non riconducibili ad erra=
te
strategie finanziarie ed a disequilibri nelle operazioni di investimento, n=
el
qual caso assumerebbero il ruolo di cause primarie di crisi, rivestono natu=
ra
di cause secondarie, nella maggior parte dei casi indotte da quelle primarie
strategiche ed economiche, di cui rappresentano l'estrema manifestazione.
2.3. La definizione =
delle
strategie e la redazione del piano
Premesso che il “turnaround”,
inteso in senso stretto, come vero e proprio "giro di boa dell'impresa in crisi", prende avvio con una s=
erie
di interventi propedeutici alla formalizzazione delle strategie di risaname=
nto
da attivare, il piano di risanamento
rappresenta il documento di sintesi in cui confluiscono tutte le sce=
lte
operative poste in essere ai fini del risanamento.
Dal punto di vista tecnico, tale piano, redatto=
su un
orizzonte di tre-cinque anni, si dovrebbe articolare in almeno quattro dist=
inti
documenti (o parti di un unico documento):
a) &n=
bsp; piano industriale;
b) &n=
bsp; conto economico previsionale;
c) &n=
bsp;
stato
patrimoniale previsionale;
d) &n=
bsp; rendiconto finanziario, in grado di prevedere la
dinamica finanziaria dell'impresa derivante dalle azioni di risanamento
intraprese.
Più in dettaglio, nel piano industriale =
sono
descritti e analizzati gli obiettivi del piano e le strategie di intervento=
da
implementare per il ritorno alla redditività.
Una volta identificate le azioni di intervento,=
si
procede a costruire un conto economico previsionale ed uno stato patrimonia=
le
sulla base di prudenti ipotesi, riscontrate mediante approfondite analisi di
mercato, che debbono tenere conto del posizionamento competitivo dell'impre=
sa,
della qualità del suo portafoglio ordini e del suo background storico e che scontano, sul versante dei costi, gli
effetti degli interventi di risanamento programmati, anche a livello
finanziario.
Le previsioni di ricavo e di struttura dei costi consentono di definire le previsioni dei flussi di cassa derivanti dalla gestione, anche di natura straordinaria, e, dunque, di conoscere la capacità dell'impresa di generare cassa per il servizio del debito.<= o:p>
Sulla base di questa capacità vengono de=
finiti
i necessari interventi di natura finanziaria al fine di consentire all'impr=
esa
di uscire dalla sua situazione di dissesto.
Naturalmente, la costruzione dei documenti cont=
abili
anzidetti (budgets economici e patrimoniali) non può che pren=
dere
le mosse da un bilancio straordinario redatto non già secondo la log=
ica
propria del bilancio di esercizio, bensì in base a criteri di
classificazione e di valutazione che tengano conto della destinazione asseg=
nata
ai componenti patrimoniali nel piano di risanamento, ciò anche al fi=
ne
di consentire ai creditori di formarsi un giudizio sulla consistenza del
patrimonio aziendale e sulle capacità dell'impresa a continuare
l'attività operativa.
E' appena il caso di precisare che l'esecuzione=
del
piano deve essere continuamente monitorata e corretta per tener conto di qu=
ei
cambiamenti interni e di contesto che possono influire sulle ipotesi inizia=
li.
=
2.3.1.
Gruppi di imprese.
In caso di gruppi di imprese, la confezione del=
piano
di salvataggio deve essere preceduta da un'analisi sul profilo societario, =
sia
allo scopo di individuare le aree di affari risanabili e quelle che invece
debbono essere dimesse, sia al fine di separare le società che svolg=
ono
un'attività produttiva, destinate ad essere riorganizzate attraverso=
il
piano industriale, da quelle preposte all'attività finanziaria che v=
anno
solitamente eliminate (a meno che non siano destinate a svolgere
un'attività di coordinamento dei movimenti di capitali dalle
attività in surplus a quelle in deficit).
Anche le società costituite per fini elu=
sivi vanno
eliminate, non essendovi alcun valore da preservare, suscettibile di essere
distrutto dal fallimento.
Prima di esaminare cosa la legge richiede all'e=
sperto
di fare, è importante individuare, nell'ipotesi di società,
l'organo competente ad approvare il piano di risanamento di cui l'esperto
dovrà attestare la ragionevolezza.
=
3.1.
Società di capitali.
Iniziando dalle società di capitali, &eg=
rave;
condivisibile l'opinione di chi ritiene, alla luce dei precetti contenuti n=
egli
artt. 2381, terzo comma, 2409 septiesdieces e 2409 terdecies,
primo comma, lett. f-bis) c.c., che detta attribuzione spetti, nel
modello tradizionale ed in quello monistico, al consiglio di amministrazion=
e e
nel modello dualistico, al consiglio di sorveglianza.
Nelle società a responsabilità li=
mitata,
in difetto di una norma statutaria che riservi tale competenza all'assemble=
a,
si deve ritenere che la stessa spetti all'organo amministrativo.
=
3.2.
Società di persone.
Nelle società di persone, infine, si deve
reputare che l'approvazione del piano sia un atto di competenza dei soci che
debbono pronunciarsi con le maggioranze previste dall'atto costitutivo per =
gli
atti di straordinaria amministrazione.
=
3.3.
Pubblicità.
A differenza degli accordi di ristrutturazione =
di cui
all'art.
=
3.4.
L’esperto.
=
3.4.1.
Scelta.
E veniamo alla relazione dell'esperto che, &egr=
ave;
bene ricordarlo, in virtù del rinvio all'art. 2501 bis c.c. (e, conseguente=
mente,
agli artt. 2501 sexsies <=
/span>e
2409 c.c.) deve essere prescelto tra i soggetti iscritti nell'albo dei revi=
sori
o tra le società di revisione, con la peculiarità che, se
trattasi di società per azioni o in accomandita per azioni, la
designazione deve essere fatta dal Tribunale del luogo in cui ha sede la so=
cietà
e che, qualora si tratti di società quotata in mercati regolamentati=
, la
scelta deve essere fatta fra le società di revisione iscritte in
apposito albo.
Non si capisce, pertanto, la necessità d=
el
richiamo all’art. 28, lettere a) e b), L.F. che rischia di essere solo
fuorviante.
In tutte le altre ipotesi la scelta è la=
sciata
alla libera iniziativa del debitore, con l'unico limite (deducibile dal sis=
tema)
che dovrà trattarsi di soggetto indipendente, diverso da quello che =
ha
eventualmente confezionato il piano.
=
3.4.2. Contenuto
della relazione.
L'esperto deve formulare un giudizio critico sui
contenuti del piano verificando:
a) &n=
bsp; la validità delle metodologie adottate p=
er
l'individuazione dei fattori di crisi;
b) &n=
bsp; la correttezza delle diagnosi;
c) &n=
bsp;
la sussist=
enza
delle condizioni per risanare l'azienda.
E tutto ciò mediante un riesame delle an=
alisi
svolte sui sistemi competitivi, sistemi di prodotti, sistemi di relazioni c=
on
gli interlocutori sociali, strutture organizzative, strutture operative.
L'esperto dovrà, inoltre, verificare la
congruità delle terapie indicate nel piano e la verosimiglianza delle
ipotesi assunte per la formulazione dei budgets, anche dal punto di
vista dei tassi di crescita del fatturato, tenendo conto anche della
prevedibile evoluzione dei mercati, nonché dell'economia in generale=
.
Anche se la legge non lo dice espressamente, si
ritiene da più parti che l'esperto non possa prescindere da un
preventivo esame della veridicità dei dati aziendali posti a fondame=
nto
del piano e che, in virtù del già segnalato rinvio all'art. 2=
501 sexsies c.c., egli abbia=
il
dovere di verificare tutta la documentazione utile sottostante, con il
conseguente diritto di ottenere dal debitore tutte le informazioni ed i
documenti utili e di procedere ad ogni necessario riscontro.
E’ chiaro, poi, che, oltre alla
fattibilità economica, l'esperto deve pure valutare la legalit&agrav=
e;
delle operazioni previste nel piano: così in presenza di un gruppo di
società, ove siano previsti interventi finanziari da parte delle alt=
re
entità del gruppo, dovrà essere valutata l'esistenza di un
interesse concreto ad effettuare l'intervento, potendosi altrimenti reputare
l'atto viziato da nullità (siccome estraneo all'oggetto sociale della
società erogante) e potendo esso altresì integrare gli estrem=
i della
fattispecie di infedeltà patrimoniale prevista dall'art. 2634 c.c.
Il nucleo decisivo della relazione dell'esperto
consiste nel giudizio sulla ragionevolezza del piano nel suo complesso e su=
lla
sua capacità di generare risorse sufficienti per il soddisfacimento
dell'esposizione debitoria.
3.4.3. La responsabilità dell'esperto=
Per quanto riguarda, infine, la responsabilit&a=
grave;
del professionista, premesso che la valutazione dell'idoneità del pi=
ano
a raggiungere i suoi obiettivi deve essere effettuata con riferimento alla
situazione conosciuta e conoscibile, secondo criteri di ordinaria diligenza=
, al
momento del rilascio dell'attestazione (per via del ridetto richiamo all'ar=
t.
2501bis c.c.), costui risponderà, ove abbia operato non
diligentemente o abbia, dolosamente o anche solo colposamente, omesso di
evidenziare dati e fatti rilevanti, non solo dei danni causati alla
società ed ai suoi soci, ma anche ai terzi.
Il che dovrebbe consentire al curatore
dell'eventuale, successivo fallimento di promuovere azione risarcitoria nei
confronti dell'esperto.
Costui potrà difendersi solo dimostrando=
che
l'attestazione di ragionevolezza era stata da lui rilasciata utilizzando
strumenti tecnici e standards
qualitativi di assoluta affidabilità e di generale accettazione nella
prassi operativa.
E’ chiaro, poi, che, in caso di insuccess=
o del
risanamento, il curatore del successivo fallimento non potrà chieder=
e la
revoca dei pagamenti eseguiti in base al piano dimostrandone la sua
inidoneità, in quanto l'attestazione di ragionevolezza dovrebbe
costituire un implicito riconoscimento dell'idoneità del piano, salvo
forse il caso di comprovata malafede da parte del terzo creditore.
Nei confronti dell'esperto sono sempre applicab=
ili le
sanzioni previste dal codice penale per i periti e, nel caso di societ&agra=
ve;
di revisione, la sanzione di cui all'art. 2624 c.c.
Inoltre, l'esperto potrebbe rendersi responsabi=
le, in
veste di concorrente con il debitore, di eventuali illeciti penali.
GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE
1. Premessa
Quelli di cui all’art. 1=
82 bis
L.F. sono accordi che intercorrono fra il debitore ed i suoi creditori e so=
no tesi,
secondo la terminologia utilizzata dal legislatore, alla “ristrutturazione dei debiti”=
.
Trattasi di una fattispecie ch=
e pone
rilevanti problemi interpretativi, i quali derivano dalle sostanziali caren=
ze
del testo normativo, sia sotto il profilo tecnico, che sotto quello lessica=
le.
Problemi dibattuti in dottrina=
ed in
giurisprudenza, infatti, sono quelli relativi al concetto di “ristrutturazione dei debiti”=
, alla
natura dell’accordo, alla natura del contratto ed ai dati che debbono
formare oggetto di valutazione da parte del Tribunale in sede di omologa.
2. Il concetto di ristrutturazione.
La locuzione "ristrutturazione dei debiti" indica, in via di prima
approssimazione, non l'estinzione, ma la modifica della "struttura", ossia degli eleme=
nti
più caratterizzanti (quali la scadenza, gli interessi, l'ammontare e=
le
garanzie) dei debiti dell'impresa e, almeno in teoria, prescinde dal cd. &q=
uot;riequilibrio finanziario" (il
bilanciamento dei flussi finanziari in entrata e in uscita) anche se questo
può diventare l'auspicabile effetto della ristrutturazione.
La ristrutturazione, poi, non deve riguardare
necessariamente tutti i debiti dell'imprenditore, ma è sufficiente u=
na
percentuale minima del 60%: i debiti residui, non considerati dall'accordo,
devono essere pagati regolarmente (v. infra).
Pertanto, con l'accordo si può decidere
l'estinzione totale o parziale delle obbligazioni, ovvero il differimento d=
ella
scadenza o, ancora, il "pactum de non petendo" (se non si
vuole differire la scadenza dell'obbligazione, ma semplicemente assumere
l'impegno di non richiederne il pagamento ad un determinato soggetto), ma si
può anche decidere la creazione di nuove obbligazioni come conseguen=
za
di finanziamenti da utilizzare per l'estinzione di precedenti obbligazioni,=
la
costituzione di garanzie, o l'impegno a stipulare negozi attuativi, quali ad
esempio:
a) &n=
bsp; contratti di finanziamento (in questo caso, se i
finanziamenti fossero diretti ad estinguere debiti verso fornitori, verrebbe
modificata la qualità soggettiva dell'esposizione debitoria, non
più verso i fornitori, ma verso le banche) eventualmente correlati
all'emissione di obbligazioni o titoli di debito;
b) &n=
bsp; aumenti di capitale con l'emissione di nuove az=
ioni
da attribuire ai finanziatori, eventualmente anche i creditori che verrebbe=
ro
soddisfatti con l'attribuzione di azioni;
c) &n=
bsp;
la costitu=
zione
di nuove società strumentali alla realizzazione dello scopo prefissa=
to
(ad es. una società che viene costituita per rendersi acquirente di =
una
parte dei crediti sorti nei confronti dell'imprenditore che tenta questa fo=
rma
di ristrutturazione);
d) &n=
bsp; la rinegoziazione dei contratti per ridurre i c=
osti
delle forniture o dei servizi, o altro ancora.
Alcuni effetti possono prodursi istantaneamente=
(es.
l'estinzione totale o parziale per remissione o novazione, se non
contrattualmente subordinati all'omologa, o ad altri eventi successivi), al=
tri
possono essere realizzati successivamente per effetto dell'adempimento delle
obbligazioni assunte in contratto.
La modifica della "struttura" dei singoli debiti si verifica, di regola, per
effetto del semplice consenso (e, pertanto, non è concepibile, almen=
o in
via generale, una risoluzione per impossibilità dell'oggetto), ma
può essere condizionata a successivi negozi attuativi (es. finanziam=
enti
o costituzione di garanzie), che possono subire le normali vicende risoluto=
rie,
o all'omologa dell'accordo.
=
2.2.
Ristrutturazione e causa dell’accordo.
Si potrebbe, in teoria, individuare la "funzione economico sociale" (= per utilizzare la formula del Betti) dell'accordo di ristrutturazione nella sopravvivenza del complesso produttivo e nella continuazione dell'impresa.<= o:p>
L'individuazione di tale scopo oggettivo (causa=
del
contratto) parrebbe, secondo alcuni Autori, giustificata dalle seguenti
considerazioni di natura sistematica:
a) &n=
bsp; ove l'impresa sia giunta nella sua fase liquida=
toria,
i debiti non dovrebbero essere "ristrutturati",
ma pagati (l'accordo di ristrutturazione, invece, come si dirà, non =
ha
funzione solutoria) e non avrebbe alcuna giustificazione l'esenzione da
revocatoria, posto che nella fase della liquidazione tutti i creditori hanno
diritto ad un paritario trattamento, salvo le cause legittime di prelazione=
;
b) &n=
bsp; in questo caso, l'accordo si ridurrebbe ad uno
strumento di liquidazione concordata volta ad evitare il fallimento, ma non=
si
vede per quale merito i creditori aderenti all'accordo (e individuati
dall'imprenditore che lo propone l'accordo) dovrebbero essere esentati dalla
revocatoria nel caso di successivo fallimento;
c) &n=
bsp;
la funzione
concreta dell'accordo potrebbe anche essere ravvisata semplicemente
nell'eliminazione o nella prevenzione dell'insolvenza, ma ciò non
potrebbe essere affermato con valenza generale per tutti gli accordi; &egra=
ve;
pur vero che la stessa norma prevede che solo l'imprenditore in crisi possa
proporre un accordo di ristrutturazione, ma, a livello di previsioni espres=
se,
per la situazione di crisi (nozione ampia nella quale può rientrare
anche l'insolvenza) è previsto anche il concordato (eventualmente
mediante ristrutturazione dei debiti) e per la situazione di insolvenza il
fallimento.
Tuttavia, se si tiene conto del fatto che le
considerazioni di natura sistematica non sembrano molto valorizzate e neppu=
re
considerate dal legislatore della riforma e se si prende in considerazione
l'aspetto sostanziale, è innegabile che in assenza di un serio stato=
di
crisi ben difficilmente il debitore potrebbe pensare di proporre un accordo=
ai
suoi creditori e, soprattutto, ben difficilmente questi potrebbero accettare
remissioni di debito o dilazioni di pagamento.
La condizione dell'imprenditore potrebbe, poi,
addirittura anche essere di insolvenza, atteso che neppure quest’ulti=
ma
impedirebbe l'omologa dell'accordo.
In definitiva, l'individuazione della cosiddetta
causa del contratto appare quanto mai problematica e forse è meglio,
come osservato da autorevole dottrina, abbandonare velleitari tentativi
definitori e limitarsi a prendere atto che la norma, di fatto, non individua
alcun presupposto per l'accordo di ristrutturazione e, correlativamente, non
esclude che l'imprenditore addirittura insolvente possa stipulare un accord=
o di
ristrutturazione (invece che proporre un concordato preventivo) per rimuove=
re
l'insolvenza.
3. Ambito soggettivo.
L’accordo di ristruttura=
zione
dei debiti ex art. 182 bis L.F. è un istituto che, trovando collocaz=
ione
nell’ambito della legge fallimentare, è, per concorde dottrina=
, evidentemente
applicabile solo agli imprenditori non piccoli e non pubblici, ai sensi
dell’art.
Ciò è a dirsi, del resto, anche ove si
consideri che uno degli effetti più rilevanti previsto dal
legislatore è l'esenzione dalla revocatoria fallimentare per gli atti
posti in essere in esecuzione dell'accordo omologato, azione esercitabile, =
come
è noto, solo nei confronti degli imprenditori assoggettabili a
fallimento ex art.
4. Iscrizione=
nel
Registro imprese.
L’art. 182 bis L.F. non prevede, quale requisito d=
i validità
dell’accordo, l'iscrizione del ricorrente nel Registro delle
Imprese.
La successiva previsione della pubblicazione
dell’accordo medesimo in detto Registro, tuttavia, fa implicitamente
ritenere necessaria la sussistenza di tale requisito.
Se il soggetto giuridico risultasse, pertanto, non
iscritto nel Registro delle Imprese alla data di deposito del ricorso,
occorrerebbe sicuramente procedere a tale iscrizione, eventualmen=
te
d'ufficio ex art. 2190 c.c.
5. Natura dell’accordo.
La relazione illustrativa al D.L. n. 35/2005, limitandosi ad affermare che “il concordato diviene lo strumento
attraverso il quale la crisi dell'impresa può essere risolta anche
attraverso accordi stragiudiziali che abbiano a oggetto la ristruttura=
zione
dell'impresa”, non chiarisce se la fattispecie in esame abbia una=
sua
autonomia o sia, piuttosto, una particolare ipotesi di concordato
preventivo.
5.1. Tesi
autonomista.
A favore della tesi autonomista militano alcuni dati
testuali:
=
a)&n=
bsp;
la
rubrica del novellato Titolo III (“Del
concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione”=
;)
e quella del Capo V (“De=
ll'omologazione
e dell'esecuzione del concordato preventivo. Degli accordi di
ristrutturazione di debiti”), in cui gli accordi di ristrutt=
urazione
sono indicati come fattispecie diversa dal concordato;
=
b)&n=
bsp;
il
disposto dell'art. 67, terzo comma, lett. e), L.F., ove concordato preventi=
vo
ed accordi di ristrutturazione sono considerati separatamente, come dimostra
l'inserimento nel corpo della disposizione della congiunzione “nonché”;
=
c)&n=
bsp;
il
fatto che va comunque garantito il regolare pagamento dei crediti facenti c=
apo
ai soggetti estranei all’accordo, il quale, come ribadito pure dalla
relazione al D.Lgs. n. 169/07, va effettuato per intero ed alla scadenza dei
singoli crediti;
=
d)&n=
bsp;
il
fatto che il nuovo art. 182 bis L.F., nel testo risultante dal correttivo, =
fa
esclusivo riferimento al comma 2 dell’art.
5.2. Tesi
concordataria.
Secondo una diversa interpretazione, condivisa pure=
da
una parte della giurisprudenza (Trib. Milano, 21 dicembre 2005) e della
dottrina, invece, gli accordi di ristrutturazione integrano una particolare
ipotesi di concordato preventivo, con la conseguenza, tra le altre, ch=
e il
debitore può avvalersi di tutti gli effetti favorevoli collegati
dall'art. 168, comma
L’espressione “regolare pagamento dei creditori estranei”, dunque, andre=
bbe
intesa nel senso di regolare pagamento solo nell’ambito delle previsi=
oni
dell’accordo omologato.
Tale opinione trova fondamento:
=
a)&n=
bsp;
nel
fatto che l'art. 182 bis L.F. è comunque ubicato nell’ambito d=
ella
procedura di concordato preventivo;
=
b)&n=
bsp;
nel
fatto che il debitore può depositare l'accordo di ristrutturazione
esclusivamente con la dichiarazione e la documentazione di cui all'art.
5.3. Tesi int=
ermedia.
E’ stata poi avanzata, prima dell’entrata in
vigore del D.Lgs. n. 169/07, una terza tesi, intermedia fra le due esposte,
secondo cui gli accordi di ristrutturazione, proprio perchè integrano
una particolare ipotesi di concordato preventivo, pur producendo gli effetti
favorevoli previsti dall'art.
Si afferma al riguardo che non
appare sostenibile la tesi secondo cui il dedotto parallelismo fra concorda=
to
preventivo ed accordo ex art. 182 bis L.F. deve necessariamente far ritenere
che quest’ultimo, essendo efficace anche nei confronti dei creditori
estranei o dissenzienti, possa importare una decurtazione dei crediti di qu=
esti
ultimi, anche se privilegiati.
A tale conclusione inducono due
distinte, ma connesse, valutazioni.
Mentre, infatti, nel concordato
preventivo i creditori chirografari ed i creditori privilegiati rinuncianti=
(a
tutto, o solo in parte) al privilegio possono esprimere, attraverso il voto=
, il
loro parere in ordine alla proposta, in sede di accordo ex art. 182 bis L.F.
tale possibilità può non sussistere affatto, atteso che uno o
più creditori potrebbero, per motivi di opportunità, essere d=
el
tutto ignorati dal debitore e tenuti fuori dall’accordo medesimo.
Ciò determinerebbe un n=
on
voluto, inconsapevole, grave ed inammissibile pregiudizio delle loro ragioni
creditorie.
In secondo luogo, se è =
sempre
ammissibile una decurtazione dei crediti privilegiati attuata con
l’assenso dei rispettivi titolari, sarebbe, per contro, del tutto
inammissibile un rilevante sacrificio di tali posizioni creditorie (qual
è la decurtazione del credito) involontario o addirittura non
consapevole.
La dottrina e la giurisprudenza
prevalenti, hanno, infatti, in più occasioni evidenziato che, essendo
tutte le procedure concorsuali espressione non solo di autotutela, ma anche=
di
un principio di eterotutela, è sempre necessario che non siano lesi =
in
modo sostanziale i diritti facenti capo ai creditori privilegiati.
In maniera simile a quanto avv=
iene
in sede di concordato preventivo, pertanto, anche in sede di accordi di
ristrutturazione la posizione dei creditori privilegiati, pur in assenza di=
una
norma che imponga l’integrale pagamento dei crediti ad essi facenti c=
apo,
assume comunque una grande rilevanza: ne consegue che non è ammissib=
ile
una decurtazione dei crediti garantiti da privilegio, pegno o ipoteca senza
l’assenso dei titolari.
Si afferma, allora, che
l’accordo di ristrutturazione dei crediti, sostanziandosi in una particolare ipotesi di concordato
preventivo, non può mai prevedere una decurtazione del credito degli
estranei o dissenzienti, specie se privilegiati.
Esso può, invece,
contemplare, proprio perchè ipotesi speciale che ammette specifiche e
ben delimitate deroghe allo schema tipico del concordato preventivo, un
pagamento di tali crediti per intero, ma, eventualmente, dilazionato nel te=
mpo.
I fautori di tale tesi osserva=
no che
non deve sorprendere il fatto che, così ragionando, si finisce col
ritenere (in apparente contrasto con le premesse) ammissibile un pagamento
dilazionato di alcuni crediti senza l’assenso dei titolari.
L’aver considerato
l’accordo ex art. 182 bis L.F. una particolare ipotesi di concordato
preventivo, infatti, non deve indurre a ritenere, proprio perché di
fattispecie particolare si tratta, pedissequamente applicabili ad esso tutt=
e le
norme dettate per la citata procedura minore: le stesse, infatti, vanno
applicate solo ove compatibili con la peculiarità dell’accordo=
e
tenendo conto della particolare natura della procedura e delle specifiche
esigenze ad essa sottese (procedura celere, slegata da particolari formalis=
mi
ed idonea a risolvere prontamente la crisi dell’impresa).
Proprio con riferimento al pro=
blema
della compatibilità, del resto, si sottolinea che solo così
interpretato l’art. 182 bis L.F. appare di una qualche concreta
utilità.
In caso contrario, infatti, os=
sia
ove si ritenga che sia dovuto l’integrale ed immediato pagamento degli
estranei e dei dissenzienti, sarebbe del tutto inutile e svantaggioso il
ricorso all’accordo di ristrutturazione e sicuramente più
conveniente la proposizione di un concordato preventivo, procedura che rich=
iede
il raggiungimento di maggioranze più ristrette ed un sacrificio
economico notevolmente inferiore per il debitore.
Con riferimento alle esigenze
sottese alla procedura, invece, si osserva che, diversamente opinando, si
assisterebbe all’irrimediabile sacrificio di due degli obiettivi prim=
ari
indicati dal legislatore della riforma, ossia la immediata emersione della
crisi di impresa e la sua pronta risoluzione senza un pressante intervento =
del
giudice.
5.4. Il corre=
ttivo.
Oggi la tesi concordataria e quella appena esposta non s=
ono
più validamente sostenibili e ciò per un triplice ordine di
motivi.
Va innanzitutto evidenziato che il D.Lgs. n. 169/07, nel
momento in cui ha modificato l’art.
Il legislatore del correttivo, poi, nel momento in cui ha
previsto l’applicabilità agli accordi di ristrutturazione del =
solo
comma due dell’art.
La relazione al correttivo, infine, ribadisce a chiare
lettere che il pagamento dei creditori estranei va effettuato per intero e =
alla
scadenza delle singole obbligazioni.
Resta dunque valida la sola tesi autonomista, che la dot=
trina
e la giurisprudenza assolutamente prevalenti sono oggi orientate ad accogli=
ere.
6. Documentazione.
L’art. 182 bis L.F. stat=
uisce
che l’imprenditore deve depositare la documentazione di cui
all’art. art.
In funzione di ciò, il
debitore deve produrre, contestualmente alla domanda:
· =
lo
stato analitico ed estimativo delle attività;
· =
l'elenco
nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle
cause di prelazione (sotto questo aspetto, il nuovo testo dell'art.
· =
una
relazione aggiornata, idonea ad illustrare, al momento della domanda, lo st=
ato
effettivo dell'impresa nelle sue componenti patrimoniali, economiche e
finanziarie;
· =
l'elenco
dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in
possesso del debitore;
· =
una stima del patrimonio dei soci
illimitatamente responsabili con l'elenco dei loro creditori particolari.
La documentazione relativa
all'impresa deve essere accompagnata da una “certificazione” di=
un
professionista circa l’attuabilità dell’accordo con
particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare
soddisfacimento dei creditori estranei.
=
6.1 Il
professionista.
Come è noto, il novellato art. 161, terzo
comma, L.F. stabilisce che il piano e la documentazione di cui ai commi
precedenti devono essere accompagnati da una relazione di un professionista
che, pur essendo incaricato dal debitore, deve essere scelto, al fine di
garantire un giudizio imparziale e sereno, nel rispetto dei requisiti di cui
all'art.
Il mancato rinvio operato dal legislatore all'a=
rt.
2501 bis c.c. (pre=
visto,
invece, per i piani di risanamento) induce a ritenere che l’esperto n=
on debba
essere prescelto tra i soggetti iscritti nell'albo dei revisori o tra le
società di revisione (con la peculiarità che, se trattasi di
società per azioni o in accomandita per azioni, la designazione deve
essere fatta dal Tribunale del luogo in cui ha sede la società e che,
qualora si tratti di società quotata in mercati regolamentati, la sc=
elta
deve essere fatta fra le società di revisione iscritte in apposito a=
lbo)
e che non debba trattarsi di soggetto necessariamente indipendente, ossia d=
iverso
da quello che ha eventualmente confezionato i piani economici (v. infra).
Non si capisce, allora, la necessità del
richiamo all’art. 28, lettere a) e b), L.F. (laddove si precisa che
possono essere chiamati a svolgere la funzione di curatore fallimentare gli
avvocati, i dottori commercialisti, gli esperti contabili e gli studi
professionali associati o le società tra professionisti, sempre che i
soci di queste ultime soddisfino i requisiti di cui al punto precedente), c=
he
rischia di essere fuorviante.
In un contesto in cui il tribunale subisce, qua=
nto
alla sua funzione di garante, una sorta di generale arretramento, poi, mal =
si
inserisce la scelta del legislatore di non elevare il grado di professional=
ità
del soggetto che deve attestare, con evidenti competenze multidisciplinari,
ossia aziendali e giuridiche e talvolta addirittura merceologiche, il piano=
6.1.1. L'attestazione=
di attuabilità.
Allo scopo di rafforzare la tutela del ceto
creditorio, la novella ha disposto che il programma e la documentazione deb=
bono
essere accompagnati da una relazione del professionista che, nell'attestare=
l’attuabilità
dell’accordo medesimo, sia in grado di fornire una corretta radiograf=
ia
non solo della situazione finanziaria, patrimoniale ed economica del debito=
re,
ma anche di tutti quelli che sono gli elementi presi in considerazione per =
la
predisposizione del piano di ristrutturazione.
Occorre innanzitutto stabilire se il profession=
ista
debba garantire, come accade per il concordato preventivo, la veridicit&agr=
ave;
dei dati esaminati.
La risposta non può che essere, pur in
presenza di opinioni contrarie, positiva, essendo identica la natura
dell’indagine demandatagli: costui, infatti, per attestare la
fattibilità dell’accordo, deve necessariamente verificare che i
dati esaminati siano veritieri e rendere (ovviamente) noti ai terzi i risul=
tati
di tale verifica.
A tal proposito non è del tutto inverosi=
mile
ritenere che dietro a tale concetto si celi una vera e propria "certif=
icazione",
caratterizzata dal riscontro della conformità sostanziale e non anche
formale dei dati contabili ed extracontabili contenuti nell’accordo r=
ispetto
agli elementi desunti dalle scritture contabili del debitore e dalla ulteri=
ore
documentazione oggetto di verifica.
In secondo luogo, occorre comprendere cosa s'in=
tenda
per dati aziendali, e, in particolar modo, se gli stessi ricomprendano tutti
gli elementi contabili forniti dall'imprenditore, ovvero solo quelli rileva=
nti
ai fini dell'attuabilità dell’accordo.
Che non tutti i dati contabili dell'imprenditore
debbano essere oggetto del necessario visto di autenticità da parte =
del
professionista pare alquanto pacifico.
Ma è del pari evidente che, nell'ambito =
di un accordo,
i dati in esso contenuti potranno spaziare da quelli di natura meramente
contabile a quelli connotati da aspetti più squisitamente aziendali o
giuridici, con la conseguenza che il professionista non potrà non te=
nere
nella dovuta considerazione il fatto che la sua attestazione dovrà
necessariamente estendersi ad entrambi i suddetti elementi.
Così, ad esempio, nell'ipotesi in cui il=
programma
sia contraddistinto da finalità prevalentemente liquidatorie, la
relazione del professionista dovrà attestare l'appartenenza all'impr=
esa
dei beni immobili e degli altri cespiti e la libera disponibilità de=
gli
stessi, la titolarità in capo alla medesima dei crediti commerciali,
finanziari e tributari compresi nel piano, l'esistenza fisica delle giacenz=
e di
magazzino, nonché l'appartenenza e la legittimità in capo al
debitore delle altre generiche componenti attive destinate al soddisfacimen=
to
del ceto creditorio.
Peraltro in argomento non è mancato chi,
diversamente, ha ritenuto che l'asseverazione sulla veridicità dei d=
ati
non debba limitarsi ad una mera dichiarazione da parte del professionista in
ordine alla corrispondenza fra gli elementi utilizzati per la predisposizio=
ne
del piano e quelli desumibili dalla contabilità generale e aziendale,
dovendosi, invece, estendere fino a ricomprendere una espressa pronuncia del
professionista sul principio di verità di cui all'art. 2423 c.c., no=
rma
dettata dal legislatore in tema di redazione del bilancio d'esercizio.
La tesi, pur meritevole di apprezzamento quanto=
allo
sforzo interpretativo teso a riempire di contenuti concreti l'affermazione
generica ed astratta del legislatore della novella, non pare, però, =
del
tutto convincente e ciò essenzialmente per due ordini di motivazioni=
.
La prima è costituita dal fatto che,
così argomentando, si dimentica che i dati rilevanti non sono solo
quelli contabili emergenti dal bilancio e dalle situazioni patrimoniali
infrannuali di riferimento, ma comprendono anche quelli extracontabili
necessari alla predisposizione dell’accordo.
In secondo luogo, confligge con tale impostazio=
ne la
lettera del dettato normativo (anche quella di cui all’art.
Pertanto, in conclusione, il professionista
sarà chiamato ad attestare la veridicità non solo dei dati
contabili contenuti nell’accordo, ma anche di quelli necessari per
l'elaborazione di quest'ultimo e degli eventuali documenti in esso contenuti
(quali la serietà e la veridicità di eventuali proposte di
acquisto di beni aziendali, l'esistenza di contratti in essere di fondament=
ale importanza
per la riuscita del piano di ristrutturazione, ovvero di un eventuale
portafoglio ordini da evadere, nonché di potenziali sopravvenienze
passive, o rischi futuri).
6.1.2. L'attestazione
di fattibilità del piano
Quanto alla fattibilità del piano, l'art=
. 182
bis L.F. impone al professionista di predisporre un'apposita relazione, il =
che
significa che, con profilo critico e sotto la propria responsabilità=
, a
quest'ultimo viene richiesto di esprimere le proprie valutazioni, prendendo=
in
considerazione gli elementi su cui si fonda il processo di ristrutturazione
aziendale.
In particolare, devono essere analizzati il pos=
sibile
venir meno di alcuni presupposti su cui il medesimo si fonda, gli eventuali
sviluppi inattesi, i probabili errori di valutazione nonché i ritardi
nell'attuazione e nell'esecuzione dell’accordo di ristrutturazione.
In altri termini, all'interno della relazione t=
utte
le incertezze devono essere chiaramente espresse, in modo tale che i
destinatari e gli utilizzatori finali del documento possano comprenderne e
valutarne i rischi correlati e, quindi, affrontare responsabilmente le prop=
rie
scelte.
Eventualmente, il professionista potrà a=
nche
indicare possibili strategie alternative, da utilizzarsi nel caso in cui
dovessero verificarsi scostamenti rispetto alle ipotesi su cui il piano si
fonda.
Si forma così un giudizio complessivo in
termini di certificazione che non si limita alle sole dinamiche passate, o
meglio alla conduzione storica dell'azienda ed ai risultati rilevati sino a=
lla
data di presentazione del concordato, ma si estende alla gestione prospetti=
ca
dell'impresa, vale a dire alla fattibilità del piano e, quindi, alla
concreta prospettiva di attuabilità.
In altre parole, mentre il piano di ristruttura=
zione deve
illustrare in modo sintetico, attraverso l'utilizzo dei numeri, gli interve=
nti
a medio e lungo termine che l'imprenditore intende attuare sulla struttura
economico-finanziaria dell’impresa, la relazione del professionista d=
eve
rappresentare una illustrazione tecnica delle scelte operate dall'imprendit=
ore
medesimo ed un chiarimento in ordine alla loro validità.
L'esame critico del suddetto documento dovr&agr=
ave;
quindi essere concentrato sulle cause all'origine della crisi aziendale, su=
lle
strategie di risanamento, sulle eventuali operazioni straordinarie da
intraprendere ed, infine, sui principi fondamentali che hanno guidato
l'estensore del piano nella formulazione del business plan ed in
particolare dei budget economici futuri e dei flussi prospettici di
cassa.
Ciò importa la evidente
necessità di valutare una serie di variabili ed indici, tutti
notoriamente utilizzati dalla letteratura contabile ed aziendalistica (e
già evidenziati in tema di piani di risanamento), al fine di ottener=
e un
quadro quanto più chiaro possibile della probabile evoluzione
dell’attività dell’impresa, nonchè della sua
capacità di produrre reddito e liquidità senza creare seri
squilibri finanziari e patrimoniali.
Per effettuare tale esame vann=
o,
dunque, necessariamente esaminati i dati relativi ai volumi, agli investime=
nti,
al fabbisogno finanziario, alla capacità di liquidità ed alla
redditività, la cui previsione di andamento è sicuro indice d=
ella
fattibilità/non fattibilità del piano.
Non vanno, inoltre, trascurati=
i
dati relativi al volume del fatturato, alla capacità di utilizzo del=
la
struttura d’impresa, alla capacità di penetrazione del mercato=
, ai
costi fissi e variabili, alla disponibilità di fonti di finanziament=
o ed
alla pianificazione degli investimenti.
La relazione in esame non potrà che
concludersi con un giudizio finale, il quale potrà spaziare da una
considerazione sintetizzata in una breve formula a giudizi più compl=
essi
ed articolati che, in base alla esperienza ed alla competenza tecnica del
professionista, conducono l'estensore ad individuare in modo compiuto diver=
si
scenari in corrispondenza del verificarsi di differenti variabili.
7. Conclusione dell’accordo.
L’accordo, che va, ovvia=
mente,
redatto in forma scritta (ai fini della pubblicazione), si conclude nel mom=
ento
in cui l’ultima accettazione rilevante ai fini del raggiungimento del=
le
maggioranze previste ex lege gi=
unge a
conoscenza delle altre parti, momento che, nel caso di specie, si presume
coincidere con il deposito e la pubblicazione presso il Registro delle Impr=
ese
(“…l’accordo &egr=
ave;
pubblicato nel Registro delle Imprese ed acquista efficacia dal giorno della
sua pubblicazione…”, recita l’art. 182 bis L.F. nel t=
esto
corretto dal D.Lgs. n. 169/07).
La Legge nulla dice circa le modalità di rac=
colta
del consenso, ossia se l'accordo debba essere contenuto in un unico
documento, ovvero se il debitore possa depositare tanti singoli accordi.
La necessità di valorizzare la genuinit&agra=
ve;
della manifestazione di volontà dei creditori ed il fatto che tale
consenso debba essere informato non appaiono, tuttavia, elementi sufficient=
i a
far propendere per la necessaria unicità del documento.
Non a caso, del resto, le prime esperienze evidenziano c=
ome
si vada affermando la diversa prassi del deposito di una pluralità di
accordi (Trib. Bari, 21 novembre 2005).
L'eventuale mancanza del presupposto del
raggiungimento della maggioranza del 60% dei crediti non può essere
sanata da adesioni successive al momento (se non di deposito in Tribunale
almeno) di pubblicazione nel Registro delle imprese, perché da questo
momento gli interessati devono potere procedere alle opportune verifiche (a=
nche
sul raggiungimento della maggioranza) e decidere se proporre o meno opposiz=
ione.
Questa conclusione, che tiene conto dello scopo=
della
pubblicazione (scopo che non sarebbe raggiunto in caso di pubblicazione di =
un
accordo privo delle prescritte maggioranze), trova, poi, ulteriore fondamen=
to
nell'interpretazione letterale della norma che richiede il deposito di un
accordo che sia già stipulato con creditori rappresentanti il 60% dei
crediti.
Non vedrei, invece, ragioni per escludere
l'ammissibilità di adesioni non necessarie al raggiungimento della
maggioranza, successive alla pubblicazione dell'accordo e fino all'omologa.=
Dopo l'omologa, ulteriori accordi saranno pur s=
empre
possibili, ma non potranno giovarsi dell'esonero dalla revocatoria.
In caso di accordo incompleto, il debitore che =
abbia
ottenuto l'assenso dei creditori mancanti solo successivamente al deposito
dell'accordo in Tribunale, dovrà attivarsi per iniziare una nuova
procedura di omologa.
8. Natura del
contratto.
Quanto alla natura del contratto, questione del tutto di=
versa
da quella, già esaminata, relativa alla natura dell’accordo di
ristrutturazione, si rende necessario fare riferimento a quello che la dott=
rina
e la giurisprudenza hanno in passato affermato con riferimento ai
concordati stragiudiziali.
Sul punto si rinvengono due tesi opposte:
· =
quella
secondo cui il concordato stragiudiziale si attua attraverso una serie=
di
negozi autonomi, che definisce gli accordi stragiudiziali di
ristrutturazione come “fasci” di negozi bilaterali tra debitore=
e
ciascun creditore;
· =
quella
unitaria, che, per contro, vede in ogni concordato stragiudiziale un unico =
contratto
plurilaterale caratterizzato dalla coincidenza dei vari interessi ten&=
shy;denti
ad uno scopo comune.
La giurisprudenza, in un'isolata pronuncia, ha qualifica=
to
la convenzione stragiudiziale come un “fascio” di negozi bilate=
rali
tra il debitore e il singolo creditore che sottoscrive (Cass. Civ., n.
1562/79).
Ne consegue che, con riferimento agli accordi ex art. 182
bis L.F., gli eventuali effetti protettivi, siano essi legali (blocco delle
esecuzioni) o convenzionali (perché previsti nell’accordo
medesimo) sono destinati ad operare solo a far data dal deposito di tu=
tti i
singoli negozi.
8.1.
Formalità
Con riferimento alle formalità che devono assiste=
re
le manifestazioni di consenso dei creditori, la successiva pubblicazione ne=
l Registro
delle Imprese e la necessità di certificare la provenienza della
manifestazione del consenso impone di ritenere che l'autenticità del=
le
sottoscrizioni debba necessariamente essere certificata da un soggetto terz=
o,
dotato di tale potere.
9. Maggioranze
La percentuale dei creditori &=
#8220;rappresentanti almeno il sessanta per =
cento
dei crediti”, va calcolata sul totale dei crediti, comprendendo,
quindi, sia i creditori dissenzienti, sia i creditori privilegiati, sia i
creditori rimasti estranei.
Il presupposto del raggiungime=
nto
della maggioranza deve sussistere al momento del deposito e della pubblicaz=
ione
dell’accordo presso il Registro delle Imprese, pur essendo ammissibil=
i,
come detto, adesioni successive.
Dalla stessa formulazione lett=
erale
della norma risulta poi chiaro che la percentuale del consenso va valutata =
sul
capitale e non sul numero dei creditori, con la conseguenza che l’acc=
ordo
potrebbe essere perfettamente valido ed efficace anche se stipulato con un =
solo
creditore.
Va specificato, infine, che la percentuale del sessanta =
per
cento va calcolata sul totale dei crediti, indipendentemente dalla loro nat=
ura
(chirografaria o privilegiata).
10. Effetti.
Gli effetti connessi
all’accordo sono di due tipi: legali e convenzionali.
10.1. Effetti legali.
I primi si sostanzian=
o nell’esenzione
dalla revocatoria e nel blocco delle iniziative cautelari ed esecutive sul
patrimonio del debitore, sono previsti direttamente dalla legge e si produc=
ono
in momenti diversi.
Ed invero, mentre
l’esenzione dalle azioni revocatorie è subordinata alla
omologazione dell’accordo, il blocco delle azioni cautelari ed esecut=
ive
è connesso alla sua pubblicazione nel Registro delle Imprese, ha
efficacia limitata nel tempo (60 giorni) ed opera esclusivamente con
riferimento ai creditori “per
titolo e causa anteriori” al deposito medesimo, con salvezza di prescrizioni e
decadenze, ai sensi dell’art. 168, comma
Non è chiaro, poi, se fra le azioni esecutive deb=
ba
essere ricompreso anche il procedimento che porta alla dichiarazione di
fallimento: tende a prevalere la tesi positiva, in considerazione del fatto=
che
la sentenza di fallimento comunque importa una sorta di pignoramento genera=
le
dei beni del debitore.
Se così è, si deve necessariamente ritenere
che, pubblicato il programma, il procedimento prefallimentare vada sospeso,
anche d’ufficio, per il tempo previsto dall’art. 182 bis L.F.
E’ chiaro, però, che una volta trascorsi i =
sessanta
giorni di moratoria, nulla osta a che i creditori estranei propongano nuova=
istanza
di fallimento o chiedano la trattazione di quelle già proposte.
E’ del pari chiaro, tuttavia, che il Trib=
unale,
una volta omologato l’accordo e dato atto che lo stesso è idon=
eo a
ristrutturare i debiti dell’impresa e quindi, in buona sostanza, ad
escludere l’insolvenza (soprattutto sul presupposto che l’accor=
do
possa consentire il regolare pagamento dei creditori estranei), non
potrà poi fare marcia indietro e dichiarare, in aperto contrasto con
quanto in precedenza sostenuto, il fallimento, fatta salva la sopravvenienz=
a di
fatti nuovi o non noti alla data dell’omologazione.
Potrà invece senza dubbio procedersi alla
dichiarazione di fallimento in ipotesi di inadempimento delle obbligazioni
nascenti dall’accordo, situazione in cui appare del tutto evidente ch=
e la
prognosi (ex ante) favorevole
espressa nel provvedimento di omologa non ha trovato riscontro nella
realtà.
10.2. Effetti
convenzionali.
Gli effetti convenzionali sono invece quelli pattuiti co=
n i
singoli creditori e contenuti nell’accordo (ad esempio, il blocco del=
le
esecuzioni per un periodo di tempo più lungo): essi acquistano effic=
acia
con la pubblicazione e si producono per il tempo pattuito.
I creditori e ogni altro interessato possono pr=
oporre
opposizione entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'accordo nel Regist=
ro
delle Imprese.
Questi soggetti, per sostenere la propria
opposizione, potranno utilizzare anche le informazioni acquisite con la
consultazione della documentazione allegata al ricorso per omologa dell'acc=
ordo
depositato presso la cancelleria del Tribunale.
=
11.1.
Gli interessati.
La dizione "ogni altro interessato&=
quot;
richiama l'analoga espressione dell'art.
Ne consegue che per le problematiche sull'inter=
esse
legittimante può farsi senza dubbio riferimento alla casistica
sull'opposizione all'omologa del concordato preventivo, ma con una importan=
te
precisazione: mentre il concordato preventivo non produce effetti favorevoli
per coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso, in quanto l'ar=
t.
Sotto quest'ultimo profilo, i creditori aderenti
all'accordo dovranno esplicitare le opportune riserve per non vedere
compromesso il credito verso i coobbligati o dovranno richiedere la
conservazione delle garanzie che, altrimenti, sarebbero destinate ad
estinguersi.
Questa conclusione, ovviamente, parte dal presu=
pposto
che l'accordo di ristrutturazione sia, come generalmente oggi si ritiene,
autonomo rispetto al concordato e che, quindi, non siano applicabili, n&eac=
ute;
estensivamente, né analogicamente, le norme stabilite per il concord=
ato
preventivo (in questo caso, con riferimento agli effetti per i creditori,
l'art.
Tra i creditori che possono proporre opposizione
all'omologa devono essere compresi anche i creditori che abbiano dato la lo=
ro
adesione all'accordo.
Tutti i documenti da allegare al ricorso per om=
ologa
vengono infatti depositati in Tribunale quando l'accordo è già
stato raggiunto: pertanto, dopo l'adesione e sulla base delle notizie
così acquisite, può sorgere, per un creditore aderente,
l'interesse ad opporsi all'omologa, ancorché debba escludersi la
possibilità di revoca del consenso prestato.
La revoca del consenso prestato è da
escludersi perché l'accordo si è ormai concluso, ex ar=
t.
1326 c.c., con la conoscenza, da parte del debitore proponente,
dell'accettazione del creditore (conoscenza che, in mancanza di altri eleme=
nti,
sarebbe comunque provata dalla richiesta del proponente di pubblicazione
dell'accordo) e, in mancanza di clausole che prevedano la facoltà di
recesso fino alla data di deposito dell'accordo in Tribunale (deposito che
può essere considerato come un principio di esecuzione e come tale, =
ai
sensi dell'art. 1373 c.c. segna il momento finale di recedibilità), =
il
creditore non potrebbe sciogliersi dal vincolo contrattuale già
formatosi, se non attraverso una ordinaria azione di annullamento o di
risoluzione.
Ciò, tuttavia, non esclude che questo
creditore, come un qualsiasi altro interessato, possa, se sostenuto da un
legittimo interesse, far valere nel procedimento di opposizione all'omologa
eventuali vizi procedurali o di merito dell'accordo di ristrutturazione.
L'interesse che può giustificare l'oppos=
izione
è, in buona misura, connesso all'esenzione dalla revocatoria che l'a=
rt.
67, terzo comma, lett. e), L.F., come sostituito dal D.L. 35/2005, converti=
to
in legge 80/2005, prevede per "gli atti, i pagamenti e le garanzie
concesse su beni del debitore posti in essere in esecuzione ... dell'accordo
omologato ai sensi dell'art. 182 bis": la norma, infatti, pone i
creditori aderenti all'accordo al riparo dalle azioni revocatorie che
potrebbero essere esercitate in caso di successivo fallimento del debitore,=
ma,
ovviamente, non protegge il debitore proponente da eventuali azioni revocat=
orie
che potrebbero essere esercitate, in caso di fallimento del creditore adere=
nte
all'accordo, sugli atti, come ad esempio le parziali remissioni di debito,
depauperativi del suo patrimonio.
Tuttavia, se l'interesse che legittima l'opposi=
zione
fosse limitato a non vedere preclusa la revocatoria, non si vede che senso
avrebbe l'estensione della legittimazione ad "ogni altro interessat=
o",
posto che solo i creditori del debitore potrebbero avere interesse ad imped=
ire
l'esenzione dalla revocatoria ed il riferimento ad ogni altro interessato si
rivelerebbe del tutto inutile.
Si deve, pertanto, ritenere che l'interesse che
giustifica l'opposizione non è limitato solo a contrastare gli effet=
ti
dell'accordo sulla revocatoria, ma è esteso a qualsiasi altro intere=
sse
che possa assumere qualche rilevanza economica, anche indiretta (come
l'interesse del soggetto che sia creditore nei confronti di uno dei credito=
ri
aderenti all'accordo e che ravvisi un effetto pregiudizievole dell'accordo =
sul
patrimonio del proprio debitore).
=
11.2.
Motivi di opposizione.
Non sono specificati dalla norma i possibili mo=
tivi
di opposizione, cosicchè deve ritenersi che non possa essere escluso
alcun motivo, riguardante tanto i vizi di procedura, quanto i vizi di merit=
o.
L'opponente, pertanto, potrà fondare la
propria opposizione sia sul mancato deposito in Tribunale del ricorso e del=
la
documentazione da allegare, sia sulla insufficienza o non veridicità
della documentazione allegata, sia sul mancato raggiungimento della maggior=
anza
del 60% dei crediti prevista per l'efficacia dell'accordo, sia
sull'inattuabilità dell'accordo con particolare riferimento alla sua
inidoneità ad assicurare il pagamento dei creditori estranei.
La mancanza del requisito dell'idoneità
dell'accordo ad assicurare il pagamento dei creditori estranei rende eviden=
te
quella situazione di insolvenza (o di quasi insolvenza) che il legislatore =
non
ha voluto individuare quale ragione giustificatrice dell'accordo, ma che, a=
l di
là di ogni pudore terminologico, nella realtà dei fatti &egra=
ve;
l'unica spiegazione al fatto che il debitore si determina a chiedere la
ristrutturazione dei suoi debiti e che i creditori decidono di dilazionare i
pagamenti e, soprattutto, di effettuare parziali rinunce.
In sostanza, formalmente non può afferma=
rsi
che il debitore che chiede la ristrutturazione dei debiti sia necessariamen=
te
insolvente (la norma, come detto, non individua neppure la situazione di cr=
isi
quale presupposto per l'avvio della procedura e, correlativamente, dal rige=
tto
della richiesta di omologa non segue automaticamente la dichiarazione di
fallimento), ma nella sostanza il debitore che proporrà la
ristrutturazione dei debiti (ammesso e non concesso che questo istituto sia
valutato favorevolmente da debitori e creditori), nella normalità dei
casi sarà un debitore insolvente (o in procinto di diventarlo) che
proprio attraverso questa ristrutturazione pensa di porre rimedio o preveni=
re
la sua insolvenza.
Da queste considerazioni si può trarre la
conclusione che, di fatto, l'opposizione all'omologa dell'accordo sar&agrav=
e;
destinata a ben rara applicazione, tenuto conto che i soggetti interessati
all'opposizione saranno (almeno di regola) i creditori estranei, i quali, se
non intenzionati ad esercitare indebite pressioni (per indebiti vantaggi) s=
ul
debitore proponente e sui creditori aderenti all'accordo, troveranno pi&ugr=
ave;
pratica e sbrigativa l'istanza di fallimento rispetto all'opposizione.
Inoltre, trattandosi prevedibilmente di piccoli
creditori, questi ben difficilmente potranno, in concreto, venire a conosce=
nza,
in tempo per proporre opposizione, della pubblicazione dell'accordo nel
Registro delle Imprese e così la scelta di presentare l'istanza di
fallimento (in caso di debitore insolvente) invece dell'opposizione all'omo=
loga
sarà pressoché necessitata.
12. Procedimento di omologazione ed eventuale r=
eclamo
=
12.1 Deposito e
pubblicazione
La norma non specifica presso quale Tribunale d=
ebba
essere depositata la "dichiarazione e la documentazione di c=
ui
all'art. 161 ".
Se per dichiarazione si intende il ricorso con =
il
quale si chiede l'omologa (del concordato o dell'accordo), ossia la domanda
introduttiva della procedura, il rinvio dell'art. 182 bis L.F. all'a=
rt.
Pertanto sarà competente a decidere
sull'omologa lo stesso Tribunale che sarebbe stato competente il giorno e il
mese dell'anno precedente, corrispondenti al giorno e al mese in cui viene
depositato il ricorso.
Altrimenti, il Tribunale competente dovrebbe es=
sere
individuato in quello della sede legale (solo presuntivamente coincidente c=
on
la sede principale, intesa come centro direttivo e amministrativo degli aff=
ari
dell'impresa) secondo le norme del procedimento camerale societario.
Il problema si pone perchè la richiesta =
di
iscrizione dell'accordo dovrà essere presentata al Registro delle
Imprese del luogo dove risulta iscritta l'impresa, ossia nel luogo della se=
de
legale.
Pertanto, ritenere competente sempre il Tribuna=
le
della sede legale, come previsto, appunto, dal rito camerale societario,
eviterebbe l'inconveniente di depositare il ricorso e gli atti presso il
Tribunale di un luogo (quello della sede principale) che, in ipotesi, potre=
bbe
essere diverso da quello (sede legale) dove deve avvenire l'iscrizione
dell'accordo.
Al momento del deposito, il debitore (o il suo =
organo
rappresentativo, in caso di società) dovrà dichiarare che
deposita l'accordo al fine di ottenerne l'omologa e conseguentemente
dovrà versare il contributo unificato previsto per i procedimenti di
volontaria giurisdizione.
In questo momento, tuttavia, non può ess=
ere
ancora attivato il procedimento di omologa e non decorrono termini per la
decisione del giudice perché l'accordo deve ancora essere pubblicato=
nel
Registro delle Imprese e solo dopo il decorso del termine di trenta giorni
dalla pubblicazione, concesso per le eventuali opposizioni, potrà es=
sere
assunta una decisione sull'omologa.
L'uso del termine "pubblicazione" &eg=
rave;
atecnico in quanto la normativa relativa al Registro delle Imprese non prev=
ede
"pubblicazioni", ma solo iscrizioni o depositi, che si eseguono c=
on
modalità differenti (es. trasmissione telematica e firma digitale pe=
r le
iscrizioni) e con effetti differenti; tuttavia, il fatto che l'accordo debba
essere reso pubblico e la particolare efficacia che dalla pubblicazione
consegue ("l'accordo acquista efficacia dal giorno della sua
pubblicazione") fanno ritenere che sia richiesto l'adempimento
dell'iscrizione e non il mero deposito.
Si ritiene, poi, che l'oggetto dell'iscrizione =
non
debba essere l'intero documento contrattuale costitutivo dell'accordo (ossi=
a la
proposta del debitore e le accettazione dei singoli creditori), ma la notiz=
ia
dell'intervenuto accordo di ristrutturazione dei debiti con i creditori
rappresentanti il 60% dei crediti, insieme all'informazione che l'accordo e=
la
documentazione sono stati depositati presso il Tribunale, così che o=
gni
interessato possa accedervi per esaminare gli atti e i documenti e per
controllare i nominativi dei creditori aderenti e l'importo dei relativi
crediti (al fine della verifica sul raggiungimento della maggioranza di leg=
ge).
E' importante sottolineare che il ricorso con la
relativa documentazione devono essere depositati in Tribunale prima della
pubblicazione (del solo accordo) presso il Registro delle imprese,
perché dalla pubblicazione dell'accordo, come detto, decorre il term=
ine
(di trenta giorni) per le opposizioni: quindi, i creditori o i terzi
interessati che, consultando il Registro delle imprese abbiano avuto conosc=
enza
dell'accordo di ristrutturazione dei debiti in via di perfezionamento, devo=
no
essere messi in condizione di esaminare tutta la documentazione depositata =
in
Tribunale onde potere valutare se proporre o meno opposizione.
12.2. Il procediment=
o di
omologazione ed il rito applicabile.
Le indicazioni normative sulle forme del proced=
imento
di omologa e sull'ambito delle valutazioni e dei controlli che deve effettu=
are
il giudice dell'omologa sono estremamente scarne in quanto si limitano ad
affermare i seguenti principi:
a) &n=
bsp; il Tribunale provvede in camera di consiglio do=
po
avere deciso sulle eventuali opposizioni;
b) &n=
bsp; il decreto di omologa deve essere motivato;
c) &n=
bsp;
il decreto=
di
omologa deve essere "pubblicato" nel Registro delle Imprese e dal=
la
pubblicazione decorre il termine (15 giorni) per il reclamo alla Corte di
Appello.
Devono pertanto ritenersi applicabili le dispos=
izioni
comuni ai procedimenti in camera di consiglio in quanto non derogate dalle
norme specifiche che regolano il procedimento di omologa dell'accordo.
La norma non richiama né le norme
"ordinarie" del procedimento camerale (artt. 737 e ss. c.p.c.),
né il procedimento di omologa del concordato preventivo, né le
norme sul procedimento camerale introdotte in materia societaria dal titolo=
IV
del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 (artt. 25 - 33).
Queste ultime disposizioni prevedono che:
a) &n=
bsp; per i procedimenti nei confronti di una sola pa=
rte,
"le norme della presente sezione si applicano alle istanze di cui agli
articoli 2343, primo comma, 2343-bis, secondo comma, 2347, 2417, secondo co=
mma,
2436, quarto comma, 2437-ter, sesto comma, 2468, 2501-sexies, terzo comma, e
2545-undecies, secondo comma, del codice civile. Si applicano inoltre, in
quanto compatibili, ai casi analoghi previsti dal codice civile e dalle leg=
gi
speciali" (art. 29);
b) &n=
bsp; per i procedimenti nei confronti di più =
parti,
"le norme della presente sezione si applicano alle istanze di cui a=
gli
articoli 2275, 2367, secondo comma, 2400, secondo comma, 2409, 2437-quater,
ultimo comma, 2445, quarto comma, 2446, secondo comma, 2447-quater, secondo
comma, 2482, terzo comma, 2482-bis, quarto comma, 2485, secondo comma, 2487,
secondo e quarto comma, 2487-ter, quarto comma, 2500-novies, secondo comma,
2503, secondo comma, 2545-quinquiesdecies del codice civile e 223-quater,
secondo comma, delle disposizioni di attuazione del codice civile. Si appli=
cano
inoltre, in quanto compatibili, ai casi analoghi previsti dal codice civile=
e
dalle leggi speciali" (art. 33).
Da questo complesso di disposizioni (e salve
eventuali questioni di eccesso di delega per quanto attiene alla forza
espansiva della disposizione) si è desunto che il legislatore ha
stabilito l'applicazione delle norme sul rito camerale societario tutte le
volte in cui il giudice è chiamato ad esercitare un ruolo di garanzi=
a e
controllo su operazioni societarie che vanno ad incidere sul patrimonio o s=
ul
capitale sociale (fusioni, trasformazioni, riduzioni di capitale, ecc.) con
rischio di pregiudizio per i creditori, ruolo di controllo e garanzia che,
almeno in astratto, il giudice è chiamato ad esercitare a tutela dei
creditori rimasti estranei all'accordo di ristrutturazione e che da questo
potrebbero rimanere pregiudicati.
Sulla base di queste considerazioni, si è
affermata la generale applicabilità (in via analogica) delle norme s=
ul
rito camerale societario anche al procedimento di omologa dell'accordo di
ristrutturazione.
Questa conclusione, tuttavia, non è cond=
ivisibile.
Le norme sul rito camerale societario sono
applicabili a specifiche istanze disciplinate dal codice civile e dalle leg=
gi
speciali, ma nell'unitario ambito delle materie di cui all'art. 1 del D.Lgs=
. n.
5/2003 (rapporti societari, controversie qualificabili come societarie in s=
enso
lato e da materie ritenute affini), mentre gli accordi di ristrutturazione
riguardano l'impresa e non i rapporti societari.
Peraltro, ove si ritenga applicabile il rito ca=
merale
societario ciò può accadere quando l'accordo di ristrutturazi=
one sia
richiesto da una società, ma non quando venga chiesto da un imprendi=
tore
individuale, ipotesi in cui si verificherebbe l'incongruenza di applicare d=
ue
riti camerali diversi a seconda che il richiedente sia un imprenditore indi=
viduale
o una società.
L’unico vantaggio derivante
dall’applicazione del rito societario si sostanzierebbe nel fatto che=
si consentirebbe, in modo razionale=
, di
differenziare il procedimento a seconda che vi siano o meno opposizione: al=
la
maggiore semplicità del rito in mancanza di opposizioni, infatti, si
affiancherebbe un rito meglio strutturato il presenza di opposizioni, doven=
dosi
applicare le norme processuali per i procedimenti nei confronti di pi&ugrav=
e;
parti che prevedono, come è noto, l'obbligatoria assistenza e
rappresentanza di un difensore (art. 25, terzo comma, D.Lgs. n. 5/2005), la
decisione collegiale, precisi termini per l'instaurazione del contraddittor=
io e
l'esercizio del diritto di difesa.
Non è previsto l'intervento obbligatorio=
del
P.M. e pertanto nessuna comunicazione ex art. 71 c.p.c. gli è
dovuta.
Il P.M., tuttavia, potrebbe intervenire ai sens=
i del
secondo comma dell'art. 70 c.p.c. ove ravvisi un pubblico interesse.
=
12.3.
Esiti del procedimento.
Se la domanda di omologa è respinta, vie=
ne
travolta (retroattivamente) anche l'esenzione dalla revocatoria prevista dal
comma 1 lett. e) dell'art.
Cessa poi (atteso che l’omologazione deve
intervenire entro 30 giorni dalla pubblicazione) il blocco delle azioni
cautelari ed esecutive.
In caso di accoglimento, l'accordo mantiene la =
sua
efficacia sin dal giorno della sua pubblicazione nel registro delle imprese=
e
non dal momento (successivo) del deposito del provvedimento di omologa.
12.4. Oggetto del
controllo omologatorio.
L'oggetto e l'ambito del controllo omologatorio=
del
giudice non è specificato dalla norma.
Si è ritenuto che il controllo non possa
essere limitato alla sola verifica della regolarità formale degli
adempimenti procedimentali (deposito del ricorso e della documentazione
prescritta, pubblicazione dell'accordo nel registro delle imprese,
raggiungimento della prescritta maggioranza dei crediti, approvazione
dell'accordo da parte dell'organo deliberativo della società, ma con=
le
maggioranze statutarie previste per gli atti di straordinaria amministrazio=
ne,
sottoscrizione dell'accordo da parte dell'organo rappresentativo, ecc.), ma
che, soprattutto per il caso in =
cui
siano presentate opposizioni, debba sicuramente investire, oltre al controllo della regolarità d=
ell'iter
procedimentale, anche gli aspetti di legalità sostanziale e, in
particolare, tra questi, che i soggetti terzi, estranei al piano di
ristrutturazione, godano della effettiva e reale sicurezza circa il pagamen=
to
dei loro crediti.
Si è infatti osservato che, in difetto del controllo del gi=
udice,
tale fondamentale circostanza sa=
rebbe
attestata soltanto dalla relazione dell'esperto, la cui relazione non &egra=
ve;
circondata da nessuna garanzia né per quanto concerne i requisiti di
professionalità che l'esperto deve possedere, né per quanto
attiene al contenuto dell'indagine che questi deve compiere.
In contrario si è osservato che nell'ana=
logo
caso del concordato preventivo non ha il potere di esercitare un controllo =
di
merito, tranne nel caso in cui sorgano contestazioni o nel caso in cui alcu=
ne
classi di creditori, costituenti al minoranza, dissentano dalla proposta (in
questo caso deve valutare se questi creditori possano risultare soddisfatti=
dal
concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente
praticabili).
E così prevalsa la tesi secondo cui il
controllo di merito non possa essere esercitato in mancanza di opposizioni,
salvo restando il dovere del Tribunale di rigettare la richiesta di omologa
(anche in mancanza di opposizioni) nel caso in cui la relazione dell'esperto
appaia manifestamente contraddittoria, in contrasto con la documentazione
contabile ed estimativa prodotta, carente di motivazione o con una motivazi=
one
solo apparente.
12.5. Il reclamo=
L’ultimo comma dell'art. 182 bis L=
.F. stabilisce
che "il decreto del Tribunale è reclamabile alla Corte di
Appello ai sensi dell'art.
Il rinvio all'art.
Ove si ritenesse applicabile il rito camerale
societario, il potere di sospendere l'esecuzione del provvedimento impugnat=
o,
riconosciuto dal quarto comma del citato art. 27 al Presidente del Collegio
della Corte di Appello, non sarebbe comunque utilmente esercitabile nel cas=
o di
reclamo contro il provvedimento che omologa l'accordo perché l'accor=
do
acquista efficacia non per effetto dell'omologa, ma per effetto della sua
pubblicazione nel Registro delle Imprese (art. 182 bis, u.c., L.F.).=
Occorre inoltre considerare che l'ultimo comma =
dello
stesso art.
Ed invero:
a) &n=
bsp; il provvedimento negativo non preclude la
riproposizione dell'istanza e non determina, per l'istante, il pregiudizio =
del
fallimento, perché manca un rapporto di conseguenzialità tra
reiezione dell'omologa e fallimento;
b) &n=
bsp; il provvedimento di accoglimento non pregiudica=
alcun
diritto perché da un lato i creditori aderenti ottengono esattamente
ciò che vogliono e, dall'altro, i creditori non aderenti non possono
subire pregiudizio alcuno, se non quello provvisorio del blocco delle
esecuzioni e quallo meramente eventuale e indiretto dell'esonero dalla
revocatoria fallimentare.
In conclusione, l'unica disposizione dell'art. =
L'applicazione dell'art.
13. La questione della prededucibilità d=
ella
"nuova finanza" ed i profili penali.
=
13.1. La
nuova finanza.
Il tema della c.d. nuova finanza riveste, come =
noto,
grande importanza in materia, dal momento che non vi è composizione
della crisi d'impresa, se non a carattere meramente liquidatorio, che non
necessiti dell'immissione ab externo di risorse fresche.
Il legislatore mostra di essersi posto il probl=
ema
là dove, nel riformulato art.
Non ha invece previsto alcunché riguardo=
alla
natura prededucibile o meno, nell'ipotesi di successivo fallimento, dei cre=
diti
sorti durante il tentativo di ristrutturazione.
Tale silenzio induce a ritenere che detti credi=
ti non
possano considerarsi prededucibili, anche in ragione dell'assenza di strume=
nti
di vigilanza sull'attività del debitore nella fase stragiudiziale (e=
la
stessa conclusione deve adottarsi pure in ordine al piano di risanamento di=
cui
all'art. 67, terzo comma, lett. d), L.F.).
=
13.2.
Profili penali.
Altro profilo che non è stato preso in
considerazione dalla riforma è quello delle "ricadute" sul
versante penale.
Il punto, pur esulando dall'oggetto, merita un
accenno relativamente alla fattispecie della bancarotta preferenziale: si
potrebbe, infatti, ritenere mutato il quadro rispetto alla disciplina
previgente.
In passato si tendeva a dubitare, riguardo a
pagamenti effettuati ed a garanzie prestate nell'ambito di un tentativo di
soluzione stragiudiziale della crisi, della sussistenza degli estremi del d=
olo
specifico, consistente, in base al disposto dell'art. 216, terzo comma, L.F=
.,
nell'intenzione di favorire alcuni creditori a danno di altri.
Oggi il discorso sembra traslare sul piano ogge=
ttivo
della fattispecie incriminatrice, nella misura in cui i predetti atti, in
quanto inseriti in un accordo di ristrutturazione, non sono senza dubbio
più idonei ad integrare condotte preferenziali.